Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Compenso dell'esperto o
dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario -
Corresponsione di acconti in misura non superiore al 50 per cento
del compenso calcolato sulla base del valore di stima e
liquidazione al momento della vendita dell'importo definitivo
commisurato al prezzo ricavato da questa - Denunciata
irragionevolezza, disparita' di trattamento rispetto agli altri
ausiliari del giudice, violazione dei principi di tutela del lavoro
e di buon andamento nell'organizzazione dell'amministrazione della
giustizia - Manifesta infondatezza delle questioni.
- Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, art.
161, terzo comma, aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter),
del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 97, secondo
comma.
(T-190262)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 11-12-2019)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.