N. 262 ORDINANZA 6 novembre - 6 dicembre 2019

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Esecuzione forzata - Compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario - Corresponsione di acconti in misura non superiore al 50 per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima e liquidazione al momento della vendita dell'importo definitivo commisurato al prezzo ricavato da questa - Denunciata irragionevolezza, disparita' di trattamento rispetto agli altri ausiliari del giudice, violazione dei principi di tutela del lavoro e di buon andamento nell'organizzazione dell'amministrazione della giustizia - Manifesta infondatezza delle questioni. - Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, art. 161, terzo comma, aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2015, n. 132. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 35, primo comma, e 97, secondo comma. (T-190262) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 11-12-2019)

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