Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Quote del costo
di costruzione a carico dei titolari di nuovi permessi -
Determinazioni effettuate dai Comuni prima della legge regionale n.
4 del 2015 in diretta attuazione dell'art. 16, comma 9, del testo
unico dell'edilizia - Salvezza soltanto se avvenute all'atto del
rilascio del permesso di costruire e non con una successiva
richiesta di conguaglio - Violazione di principi fondamentali della
legislazione statale in materia di "governo del territorio" -
Illegittimita' costituzionale parziale.
- Legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4, art. 2, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 114, 117, commi secondo, lettera l),
e terzo, 118, primo comma, e 119, commi primo, secondo e quarto.
(T-200064)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 15-4-2020)
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