N. 212 SENTENZA 20 luglio - 11 novembre 2021

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Fondo per il trattamento accessorio dei dipendenti pubblici - Incremento, anche oltre i limiti stabiliti dalla legge statale, con i risparmi derivanti dal progressivo riassorbimento dell'assegno ad personam erogato al personale giornalista regionale - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Impiego pubblico - Norme della Regione Toscana - Personale giornalista del ruolo unico regionale, in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale - Inquadramento nella categoria D del CCNL del comparto Funzioni locali - Attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di uguaglianza, di equilibrio del bilancio e della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Non fondatezza delle questioni. - Legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69, artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, 3 e 8. - Costituzione, artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, commi secondo, lettera l), e terzo. (T-210212) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 17-11-2021)

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