Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Quota aggiuntiva
di spesa connessa alla mobilita' in entrata del personale del
soppresso ruolo speciale ad esaurimento proveniente dalle Comunita'
Montane - Previsione che tale quota non rileva ai fini, tra
l'altro, delle disposizioni statali in tema di riduzione dei costi
del personale, nel limite delle risorse riconducibili alla
copertura della spesa gia' sostenuta dagli enti di provenienza -
Violazione dei principi dell'equilibrio di bilancio e di copertura
finanziaria e dei principi fondamentali di coordinamento della
finanza pubblica - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- Legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2017, n. 39, art. 5,
comma 2.
- Costituzione, artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma.
(T-210247)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 22-12-2021)
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