N. 107 ORDINANZA 23 marzo - 28 aprile 2022

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Tributi - Imposta comunale sugli immobili (ICI) e imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l'abitazione principale - Applicazione dell'esenzione all'immobile in cui dimori e risieda anagraficamente uno dei coniugi, ubicato fuori dal Comune in cui si trova quello fissato dall'altro come residenza anagrafica e dimora abituale, salva la prova della separazione legale o il divorzio - Omessa previsione, in base all'interpretazione del diritto vivente - Denunciata disparita' di trattamento, violazione della liberta' di circolazione e soggiorno, nonche' dei principi di eguaglianza dei coniugi e della capacita' contributiva - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 8, comma 2; decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2. - Costituzione, artt. 3, 16, 29 e 53. (T-220107) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 4-5-2022)

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