N. 24
SENTENZA 13 FEBBRAIO 1969
Deposito in cancelleria: 20 febbraio 1969.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 52 del 26 febbraio 1969.
Pres. SANDULLI - Rel. CRISAFULLI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - Indicazione di norma sanzionatoria che si
riferisce anche a ipotesi diverse da quella che viene in considerazione
nel giudizio di merito - Delimitazione dell'oggetto da parte della
Corte. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Fallimento - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 49 - Obbligo del
fallito di presentarsi, su richiesta, al giudice delegato, al curatore
o al comitato dei creditori - Violazione degli artt. 13 e 16 della
Costituzione - Insussistenza - Inquadramento tra le prestazioni
personali ex art. 23 - Giustificazione - Circoscritta discrezionalita'
degli organi del fallimento - Osservanza della riserva di legge -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Prestazioni personali - Costituzione, art. 23 - Contenuto -
Esemplificazione di obblighi imposti ai cittadini e implicanti
limitazione della loro attivita' - Incidenza sulle fattispecie tipiche
garantite dagli artt. 13 e 16 - Esclusione - Fattispecie - R.D. 16
marzo 1942, n. 267 - Obbligo del fallito di presentarsi, su richiesta,
al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. (Codice
penale, art. 652; T.U. di p.s. del 1931, art. 15; legge 30 agosto 1868,
n. 4613, art. 2).
(069C0024)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 26-2-1969)
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