N. 24 SENTENZA 13 - 20 febbraio 1969

N. 24 SENTENZA 13 FEBBRAIO 1969 Deposito in cancelleria: 20 febbraio 1969. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 52 del 26 febbraio 1969. Pres. SANDULLI - Rel. CRISAFULLI Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo - Indicazione di norma sanzionatoria che si riferisce anche a ipotesi diverse da quella che viene in considerazione nel giudizio di merito - Delimitazione dell'oggetto da parte della Corte. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Fallimento - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 49 - Obbligo del fallito di presentarsi, su richiesta, al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori - Violazione degli artt. 13 e 16 della Costituzione - Insussistenza - Inquadramento tra le prestazioni personali ex art. 23 - Giustificazione - Circoscritta discrezionalita' degli organi del fallimento - Osservanza della riserva di legge - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Prestazioni personali - Costituzione, art. 23 - Contenuto - Esemplificazione di obblighi imposti ai cittadini e implicanti limitazione della loro attivita' - Incidenza sulle fattispecie tipiche garantite dagli artt. 13 e 16 - Esclusione - Fattispecie - R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - Obbligo del fallito di presentarsi, su richiesta, al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori. (Codice penale, art. 652; T.U. di p.s. del 1931, art. 15; legge 30 agosto 1868, n. 4613, art. 2). (069C0024) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 26-2-1969)

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