N. 31
SENTENZA 27 FEBBRAIO 1969
Deposito in cancelleria: 17 marzo 1969.
Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 78 del 26 marzo 1969.
Pres. SANDULLI - Rel. MORTATI
Sciopero - Sciopero dei pubblici funzionari - Sanzioni penali
previste dall'art. 330 del Codice penale - Permanenza in vigore
nonostante l'abrogazione dell'ordinamento corporativo. (Cod. pen., art.
502; legge 3 aprile 1926, n. 563, art. 19; Cod. pen. 1889, art. 181).
Corte costituzionale - Funzione interpretativa - Limiti.
(Costituzione, artt. 40 e 134).
Sciopero - Limiti soggettivi del diritto di sciopero -
Ammissibilita'. (Costituzione, art. 40; Cod. pen., art. 330).
Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Limiti del diritto
di sciopero - Ammissibilita' di limiti soggettivi. (Costituzione,
artt. 3 e 40; Cod. pen., art. 330).
Liberta' sindacale - Diritto di sciopero - Rapporti -
Ammissibilita' di limiti soggettivi.
Sciopero - Sciopero dei pubblici funzionari - Cod. pen., art. 330 -
Divieto penalmente sanzionato - Illegittimita' costituzionale parziale.
(Costituzione, art. 40).
(069C0031)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.78 del 26-3-1969)
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