N. 39
SENTENZA 23 FEBBRAIO 1972
Deposito in cancelleria: 1 marzo 1972.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 65 dell'8 marzo 1972.
Pres. CHIARELLI - Rel. BENEDETTI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Oggetto - Norma rilevante per la definizione del giudizio a quo.
(Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Impiego pubblico - Personale non di ruolo - D.L.C.P.S. 4 aprile
1947, n. 207, art. 3 - Interpretazione - Assenza dal servizio per
malattia - Mantenimento del rapporto per un periodo di tre mesi se sia
maturato almeno un anno di servizio - Implicita esclusione dal diritto
per il dipendente che non abbia compiuto il prescritto periodo minimo
di servizio.
Impiego pubblico - Personale di ruolo - D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3, art. 37 - Concessione del congedo straordinario per motivi di salute
e dell'aspettativa per infermita' - Non e' richiesto il previo
compimento di un periodo minimo di servizio - Trattamento diverso da
quello stabilito dal D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, art. 3, per il
personale non di ruolo.
Impiego pubblico - Assenza per malattia - Diversita' di trattamento
per il personale di ruolo e per quello non di ruolo - Difetto di
razionale giustificazione - Differenza di status giuridico -
Irrilevanza agli effetti del riconoscimento del diritto all'assenza per
cura.
Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Costituzione, art. 3
- Interpretazione - Diversita' di trattamento normativo - Necessario
fondamento su presupposti logici obiettivi.
Impiego pubblico - Personale non di ruolo - D.L.C.P.S. 4 aprile
1947, n. 207, art. 3 - Assenza per malattia - Diritto al mantenimento
del rapporto di impiego per tre mesi - Subordinazione al compimento di
almeno un anno di servizio - Disparita' di trattamento rispetto al
personale di ruolo - Violazione dell'art. 3 della Costituzione -
Illegittimita' costituzionale parziale.
(072C0039)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.65 del 8-3-1972)
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