N. 40 SENTENZA 24 febbraio - 3 marzo 1972

N. 40 SENTENZA 24 FEBBRAIO 1972 Deposito in cancelleria: 3 marzo 1972. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 65 dell'8 marzo 1972. Pres. CHIARELLI - Rel. CRISAFULLI Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Regioni a statuto ordinario - Proposizione del ricorso - Termine - Decorrenza dal giorno della formazione delle rispettive giunte. Regioni a statuto ordinario - Costituzione e funzionamento degli organi regionati - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 - Immediata cessazione di efficacia a tutti gli effetti di Posta dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1084 - Art. 6, secondo comma - Sua abrogazione e sostituzione con altra disposizione. Regioni a statuto ordinario - Costituzione e funzionamento degli organi regionali - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 9, 46, n. 1, e 47 - Abrogazione tacita per effetto della legge 16 maggio 1970, n. 281. Regioni a statuto ordinario - Costituzione e funzionamento degli organi regionali - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 14-17 e da 19 a 39 - Valore transitorio per effetto della legge 23 dicembre 1970, n. 1084, art. 2 - Esaurimento della loro efficacia con l'entrata in vigore degli statuti regionali. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso regionale avverso legge statale - Impugnazione di disposizioni di cui e' sopravvenuta l'abrogazione o che hanno esaurito la loro temporanea efficacia - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Eventuali censure nei loro confronti - Cognizione in successivi giudizi proposti in via incidentale. Regioni - Statuto ordinario - Limiti - Costituzione, art. 123 - "Armonia" con la Costituzione e con le leggi della Repubblica - Intepretazione - Fattispecie - Legge 10 febbraio 1953, n. 62: sue disposizioni specificative di principi costituzionali o che rendono espliciti principi fondamentali della legislazione statale - Non violano l'art. 123. Regioni - Statuto ordinario - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 6, primo comma - Presentazione dello statuto al Parlamento tramite il Presidente del Consiglio dei ministri - Non viola l'art. 123 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni - Statuto ordinario - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 6, primo comma - Presentazione dello statuto al Parlamento tramite il Presidente del Consiglio dei ministri - Non viola l'art. 121 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni - Statuto ordinario - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 6, terzo comma - Rifiuto di approvazione dello statuto da parte del Parlamento - Comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri al Presidente del Consiglio regionale - Deliberazione del nuovo statuto - Asserita violazione dell'autonomia statutaria - Esclusione - Giustificazione della disposizione - Sussistenza di rimedi a tutela della Regione contro il rifiuto di approvazione. Regioni a statuto ordinario - Competenza legislativa - Limiti - Principi fondamentali della legislazione statale sulle materie di cui all'art. 117 della Costituzione - Loro mutamento - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10: conseguente abrogazione delle norme regionali di dettaglio divenute incompatibili - Non viola le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia regionale - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni a statuto ordinario - Competenza legislativa - Limiti - Principi fondamentali della legislazione statale sulle materie di cui all'art. 117 della Costituzione - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10: conseguente abrogazione delle norme regionali di dettaglio divenute incompatibili - Ipotesi di contrasto che non si configuri in termini di incompatibilita' - Proponibilita' di una questione di legittimita' costituzionale. Regioni a statuto ordinario - Leggi regionali - Legge statale 10 febbraio 1953, n. 62, art. 11, terzo e quarto comma - Formule di promulgazione - Violazione dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni a statuto ordinario - Amministrazione regionale - Controlli dello Stato - Norme statali particolari e di dettaglio contenute nella legge 10 febbraio 1953, n. 62 - Legittimita' - Materia riservata dall'art. 125 della Costituzione alla competenza legislativa dello Stato. Regioni a statuto ordinario - Amministrazione regionale - Riesame delle deliberazioni soggette a controllo di merito - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 48 e 49 - Condizioni perche' le deliberazioni regionali divengano esecutive o immediatamente eseguibili per ragioni di urgenza - Assunta violazione dell'autonomia statutaria - Insussistenza - Conformita' all'art. 125 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni a statuto ordinario - Controlli sugli enti locali - Comitati regionali - Composizione - Costituzione, art. 130, primo comma - Riserva di legge statale. Regioni a statuto ordinario - Controlli sugli enti locali - Materia non compresa ne' comunque inclusa tra quelle di competenza legislativa o statutaria delle Regioni - Tassativita' delle competenze regionali - Attribuzione implicitamente operata dall'art. 130 della Costituzione - Esclusione. Regioni a statuto ordinario - Controlli sugli enti locali - Comitati regionali - Composizione - Legge statale 10 febbraio 1953, n. 62, art. 55 - Elezione da parte del Consiglio regionale degli esperti che ne fanno parte - Non viola l'autonomia statutaria - Materia riservata alla competenza dello Stato dall'art. 130 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni a statuto ordinario - Controlli sulle deliberazioni degli enti locali prese nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalle Regioni - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 62 - Competenza della Commissione di controllo - Non viola l'autonomia statutaria - Imputabilita' delle funzioni alle Regioni - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni a statuto ordinario - Controlli sugli enti locali - Esperti membri dei comitati regionali di controllo - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 58, secondo comma - Attribuzione di una indennita' per ogni giorno di seduta - Non viola l'autonomia statutaria - Fondamento in un principio di buona amministrazione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni a statuto ordinario - Controlli sugli enti locali - Esperti membri dei comitati regionali - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 58, secondo comma - Attribuzione di un'indennita' giornaliera - Determinazione delle modalita' della corresponsione - Rinvio ad un regolamento della Regione - Violazione dell'autonomia statutaria - Illegittimita' costituzionale. Regioni a statuto ordinario - Amministrazione regionale - Costituzione degli uffici - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 65 - Obbligo di provvedere con personale comandato degli enti locali o delle Amministrazioni dello Stato - Disposizione di carattere temporaneo - Non viola la disp. trans. VIII della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni a statuto ordinario - Competenza legislativa - Stato giuridico ed economico del personale regionale - Rientra nella materia dell'organizzazione degli uffici - Limite dei principi fondamentali delle leggi statali - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 67 - Divieto alle Regioni di disporre per il personale di ruolo regionale un trattamento piu' favorevole di quello spettante al personale statale - Non viola l'art. 117 della Costituzione - Piena rispondenza al principio di buona amministrazione ex art. 97 - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Regioni a statuto ordinario - Competenza legislativa - Stato giuridico ed economico del personale regionale - Rientra nella materia dell'organizzazione degli uffici - Limite dei principi fondamentali delle leggi statali - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 67, prima parte - Richiede l'uniformita' della legge regionale alle norme statali nella materia - Violazione dell'art. 117 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale. (072C0040) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.65 del 8-3-1972)

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