N. 40
SENTENZA 24 FEBBRAIO 1972
Deposito in cancelleria: 3 marzo 1972.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 65 dell'8 marzo 1972.
Pres. CHIARELLI - Rel. CRISAFULLI
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Regioni
a statuto ordinario - Proposizione del ricorso - Termine - Decorrenza
dal giorno della formazione delle rispettive giunte.
Regioni a statuto ordinario - Costituzione e funzionamento degli
organi regionati - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e
7 - Immediata cessazione di efficacia a tutti gli effetti di Posta
dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1084 - Art. 6, secondo comma - Sua
abrogazione e sostituzione con altra disposizione.
Regioni a statuto ordinario - Costituzione e funzionamento degli
organi regionali - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 9, 46, n. 1, e
47 - Abrogazione tacita per effetto della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Regioni a statuto ordinario - Costituzione e funzionamento degli
organi regionali - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, artt. 14-17 e da 19 a
39 - Valore transitorio per effetto della legge 23 dicembre 1970, n.
1084, art. 2 - Esaurimento della loro efficacia con l'entrata in vigore
degli statuti regionali.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorso
regionale avverso legge statale - Impugnazione di disposizioni di cui
e' sopravvenuta l'abrogazione o che hanno esaurito la loro temporanea
efficacia - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere -
Eventuali censure nei loro confronti - Cognizione in successivi giudizi
proposti in via incidentale.
Regioni - Statuto ordinario - Limiti - Costituzione, art. 123 -
"Armonia" con la Costituzione e con le leggi della Repubblica -
Intepretazione - Fattispecie - Legge 10 febbraio 1953, n. 62: sue
disposizioni specificative di principi costituzionali o che rendono
espliciti principi fondamentali della legislazione statale - Non
violano l'art. 123.
Regioni - Statuto ordinario - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art.
6, primo comma - Presentazione dello statuto al Parlamento tramite il
Presidente del Consiglio dei ministri - Non viola l'art. 123 della
Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Regioni - Statuto ordinario - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art.
6, primo comma - Presentazione dello statuto al Parlamento tramite il
Presidente del Consiglio dei ministri - Non viola l'art. 121 della
Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Regioni - Statuto ordinario - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art.
6, terzo comma - Rifiuto di approvazione dello statuto da parte del
Parlamento - Comunicazione del Presidente del Consiglio dei ministri al
Presidente del Consiglio regionale - Deliberazione del nuovo statuto -
Asserita violazione dell'autonomia statutaria - Esclusione -
Giustificazione della disposizione - Sussistenza di rimedi a tutela
della Regione contro il rifiuto di approvazione.
Regioni a statuto ordinario - Competenza legislativa - Limiti -
Principi fondamentali della legislazione statale sulle materie di cui
all'art. 117 della Costituzione - Loro mutamento - Legge 10 febbraio
1953, n. 62, art. 10: conseguente abrogazione delle norme regionali di
dettaglio divenute incompatibili - Non viola le norme costituzionali
che garantiscono l'autonomia regionale - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Regioni a statuto ordinario - Competenza legislativa - Limiti -
Principi fondamentali della legislazione statale sulle materie di cui
all'art. 117 della Costituzione - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art.
10: conseguente abrogazione delle norme regionali di dettaglio divenute
incompatibili - Ipotesi di contrasto che non si configuri in termini di
incompatibilita' - Proponibilita' di una questione di legittimita'
costituzionale.
Regioni a statuto ordinario - Leggi regionali - Legge statale 10
febbraio 1953, n. 62, art. 11, terzo e quarto comma - Formule di
promulgazione - Violazione dell'autonomia statutaria - Insussistenza -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Regioni a statuto ordinario - Amministrazione regionale - Controlli
dello Stato - Norme statali particolari e di dettaglio contenute nella
legge 10 febbraio 1953, n. 62 - Legittimita' - Materia riservata
dall'art. 125 della Costituzione alla competenza legislativa dello
Stato.
Regioni a statuto ordinario - Amministrazione regionale - Riesame
delle deliberazioni soggette a controllo di merito - Legge 10 febbraio
1953, n. 62, artt. 48 e 49 - Condizioni perche' le deliberazioni
regionali divengano esecutive o immediatamente eseguibili per ragioni
di urgenza - Assunta violazione dell'autonomia statutaria -
Insussistenza - Conformita' all'art. 125 della Costituzione -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Regioni a statuto ordinario - Controlli sugli enti locali -
Comitati regionali - Composizione - Costituzione, art. 130, primo comma
- Riserva di legge statale.
Regioni a statuto ordinario - Controlli sugli enti locali - Materia
non compresa ne' comunque inclusa tra quelle di competenza legislativa
o statutaria delle Regioni - Tassativita' delle competenze regionali -
Attribuzione implicitamente operata dall'art. 130 della Costituzione -
Esclusione.
Regioni a statuto ordinario - Controlli sugli enti locali -
Comitati regionali - Composizione - Legge statale 10 febbraio 1953, n.
62, art. 55 - Elezione da parte del Consiglio regionale degli esperti
che ne fanno parte - Non viola l'autonomia statutaria - Materia
riservata alla competenza dello Stato dall'art. 130 della Costituzione
- Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Regioni a statuto ordinario - Controlli sulle deliberazioni degli
enti locali prese nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalle
Regioni - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 62 - Competenza della
Commissione di controllo - Non viola l'autonomia statutaria -
Imputabilita' delle funzioni alle Regioni - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Regioni a statuto ordinario - Controlli sugli enti locali - Esperti
membri dei comitati regionali di controllo - Legge 10 febbraio 1953, n.
62, art. 58, secondo comma - Attribuzione di una indennita' per ogni
giorno di seduta - Non viola l'autonomia statutaria - Fondamento in un
principio di buona amministrazione - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Regioni a statuto ordinario - Controlli sugli enti locali - Esperti
membri dei comitati regionali - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 58,
secondo comma - Attribuzione di un'indennita' giornaliera -
Determinazione delle modalita' della corresponsione - Rinvio ad un
regolamento della Regione - Violazione dell'autonomia statutaria -
Illegittimita' costituzionale.
Regioni a statuto ordinario - Amministrazione regionale -
Costituzione degli uffici - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 65 -
Obbligo di provvedere con personale comandato degli enti locali o delle
Amministrazioni dello Stato - Disposizione di carattere temporaneo -
Non viola la disp. trans. VIII della Costituzione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Regioni a statuto ordinario - Competenza legislativa - Stato
giuridico ed economico del personale regionale - Rientra nella materia
dell'organizzazione degli uffici - Limite dei principi fondamentali
delle leggi statali - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 67 - Divieto
alle Regioni di disporre per il personale di ruolo regionale un
trattamento piu' favorevole di quello spettante al personale statale -
Non viola l'art. 117 della Costituzione - Piena rispondenza al
principio di buona amministrazione ex art. 97 - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Regioni a statuto ordinario - Competenza legislativa - Stato
giuridico ed economico del personale regionale - Rientra nella materia
dell'organizzazione degli uffici - Limite dei principi fondamentali
delle leggi statali - Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 67, prima
parte - Richiede l'uniformita' della legge regionale alle norme statali
nella materia - Violazione dell'art. 117 della Costituzione -
Illegittimita' costituzionale.
(072C0040)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.65 del 8-3-1972)
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