N. 151
SENTENZA 14 LUGLIO 1972
Deposito in cancelleria: 27 luglio 1972.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 201 del 2 agosto 1972.
Pres. CHIARELLI - Rel. FRAGALI
Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Regione siciliana -
Questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale
dalla stessa Corte costituzionale - Fattispecie - D.L. 26 ottobre 1970,
n. 745, art. 16 (provvedimenti straordinari per la ripresa economica) -
Impianto ed esercizio dei distributori di carburante. (Legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n.
87, art. 23).
Programmazione economica - Competenza dello Stato - Salvezza delle
competenze amministrative delle Regioni.
Regioni speciali - Statuti - Norme di attuazione che siano
esplicazione di principi statutari - Prevalenza sulle norme delle leggi
ordinarie dello Stato - Interpretazione adeguatrice della legge quando
non abbia un contenuto tale da negare effetto alle norme di attuazione.
Industria e commercio - Provvedimenti straordinari per la ripresa
economica - D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, commi secondo,
decimo e undicesimo - Non attribuisce alla Regione siciliana la
competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei distributori
di carburante nell'ambito del territorio regionale, all'autorizzazione
alla cessione di concessioni da parte di chi ne sia proprietario di
piu' impianti situati in diverse provincie del territorio regionale ed
all'autorizzazione di trasferimenti di impianti da una localita' ad
un'altra della stessa provincia - Violazione degli artt. 14, lett. d, e
20 dello Statuto - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Industria e commercio - Provvedimenti straordinari per la ripresa
economica - D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, comma quinto - Non
prevede che la Regione siciliana deve essere sentita dal comitato
interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda
l'interesse regionale, prima di deliberare sugli indirizzi per i quali
il comitato ha competenza - Violazione degli artt. 14, lett. d, e 20
dello Statuto - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Industria e commercio - Provvedimenti straordinari per la ripresa
economica - D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, comma quinto - Non
prevede che la Regione siciliana possa dettare, con effetto limitato al
suo territorio, criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo
delle nuove concessioni che possono essere accordate nel corso
dell'anno successivo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato - Violazione degli artt.
14, lett. d, e 20 dello Statuto - Illegittimita' costituzionale in
parte qua.
Industria e commercio - Provvedimenti straordinari per la ripresa
economica - D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, comma tredicesimo -
Non prevede la competenza della Regione siciliana ad emanare norme
esecutive della legge statale dirette a regolare il procedimento di cui
alla disposizione stessa, con riguardo ai compiti della Regione e
limitatamente al territorio regionale - Violazione degli artt. 14,
lett. d, e 20 dello Statuto - Illegittimita' costituzionale in parte
qua.
Industria e commercio - Provvedimenti straordinari per la ripresa
economica - D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, commi secondo e
quattordicesimo - Prevede la competenza del Ministro a rilasciare
concessioni per impianti da installare sulle autostrade e provvede per
le localita' montane o delle piccole isole costituenti centri abitati
sprovvisti di impianti di distribuzione automatica di carburanti - Non
viola gli artt. 14, lett. d e 20 dello Statuto siciliano - Esclusione
di illegittimita' costituzionale.
(072C0151)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.201 del 2-8-1972)
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