N. 151 SENTENZA 14 - 27 luglio 1972

N. 151 SENTENZA 14 LUGLIO 1972 Deposito in cancelleria: 27 luglio 1972. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 201 del 2 agosto 1972. Pres. CHIARELLI - Rel. FRAGALI Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Regione siciliana - Questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale dalla stessa Corte costituzionale - Fattispecie - D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16 (provvedimenti straordinari per la ripresa economica) - Impianto ed esercizio dei distributori di carburante. (Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Programmazione economica - Competenza dello Stato - Salvezza delle competenze amministrative delle Regioni. Regioni speciali - Statuti - Norme di attuazione che siano esplicazione di principi statutari - Prevalenza sulle norme delle leggi ordinarie dello Stato - Interpretazione adeguatrice della legge quando non abbia un contenuto tale da negare effetto alle norme di attuazione. Industria e commercio - Provvedimenti straordinari per la ripresa economica - D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, commi secondo, decimo e undicesimo - Non attribuisce alla Regione siciliana la competenza alla concessione di impianto e di esercizio dei distributori di carburante nell'ambito del territorio regionale, all'autorizzazione alla cessione di concessioni da parte di chi ne sia proprietario di piu' impianti situati in diverse provincie del territorio regionale ed all'autorizzazione di trasferimenti di impianti da una localita' ad un'altra della stessa provincia - Violazione degli artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Industria e commercio - Provvedimenti straordinari per la ripresa economica - D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, comma quinto - Non prevede che la Regione siciliana deve essere sentita dal comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda l'interesse regionale, prima di deliberare sugli indirizzi per i quali il comitato ha competenza - Violazione degli artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Industria e commercio - Provvedimenti straordinari per la ripresa economica - D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, comma quinto - Non prevede che la Regione siciliana possa dettare, con effetto limitato al suo territorio, criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere accordate nel corso dell'anno successivo, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato - Violazione degli artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Industria e commercio - Provvedimenti straordinari per la ripresa economica - D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, comma tredicesimo - Non prevede la competenza della Regione siciliana ad emanare norme esecutive della legge statale dirette a regolare il procedimento di cui alla disposizione stessa, con riguardo ai compiti della Regione e limitatamente al territorio regionale - Violazione degli artt. 14, lett. d, e 20 dello Statuto - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Industria e commercio - Provvedimenti straordinari per la ripresa economica - D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, commi secondo e quattordicesimo - Prevede la competenza del Ministro a rilasciare concessioni per impianti da installare sulle autostrade e provvede per le localita' montane o delle piccole isole costituenti centri abitati sprovvisti di impianti di distribuzione automatica di carburanti - Non viola gli artt. 14, lett. d e 20 dello Statuto siciliano - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (072C0151) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.201 del 2-8-1972)

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