N. 154 SENTENZA 14 - 27 luglio 1972

N. 154 SENTENZA 14 LUGLIO 1972 Deposito in cancelleria: 27 luglio 1972. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 201 del 2 agosto 1972. Pres. CHIARELLI - Rel. BONIFACIO Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Controllo sulla regolare instaurazione del giudizio - Competenza della Corte costituzionale - Individuazione delle norme applicabili alla controversia di merito - Competenza del giudice a quo. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Legge regionale siciliana 2 luglio 1969, n. 20 (applicazione in Sicilia della legge statale 22 luglio 1966, n. 607, in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) - Sopravvenuta legge statale 18 dicembre 1970, n. 1138: inapplicabilita' ai canoni gia' scaduti prima della sua entrata in vigore - Non esplica effetti nei processi a quibus - Sussistenza della rilevanza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue - Determinazione delle quote di ripartizione dell'indennita' di esproprio del fondo - Controversia in ordine all'applicabilita' delle norme del codice civile o della legge regionale siciliana 2 luglio 1969, n. 20, sul riparto del capitale di affranco come base per il riparto dell'indennita' - Motivazione sufficiente della rilevanza - Ammissibilita' della questione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23). Regioni - Competenza legislativa - Materie - Individuazione del contenuto - Criterio obiettivo - Ampliamento della competenza in base alla loro connessione teleologica con la cura degli interessi pubblicistici inerenti alle stesse materie - Esclusione. Regioni - Competenza legislativa - Delimitazione - Diritto privato - Costituisce materia a se stante - Non e' ricompreso nelle varie materie attribuite dagli statuti speciali o dalla Costituzione alle potesta' regionali. Diritto privato - Regolamentazione dei rapporti intersubiettivi - Esigenze di eguaglianza e di unita' - Competenza dello Stato, salve puntuali eccezioni - Validita' dell'affermazione anche in riferimento alla Regione siciliana. (Statuto speciale art. 14, lett. d). Regioni - Competenza legislativa, settoriale e derogatoria, rispetto ai rapporti di diritto privato - Fondamento costituzionale - Riesame del problema - Possibile discriminazione tra Regioni a statuto speciale e Regioni ordinarie - Esclusione. Competenze costituzionali - Inderogabilita' sia nei rapporti interorganici che in quelli intersoggettivi - Eccezionalita' di situazioni - Assunzione di competenze extra ordinem o loro trasferimento - Esclusione - Necessita' di puntuali previsioni costituzionali. Regioni - Competenza legislativa - Rapporti di diritto privato - Esclusione - Competenza dello Stato - Argomenti in tal senso a seguito dell'intervenuta realizzazione dell'intero ordinamento regionale. Regioni - Competenza legislativa - Rapporti di diritto privato - Esclusione - Competenza dello Stato - Presupposti e conseguenze - Fattispecie - Regione siciliana - Agricoltura - Statuto, art. 14, lett. a - Legge regionale 2 luglio 1969, n. 20, artt. 1 a 5, 7 e 8 - Disciplina di rapporti intersubiettivi di natura privatistica - Illegittimita' costituzionale. Regione siciliana - Competenza legislativa - Agricoltura - Enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue - Legge regionale 2 luglio 1969, n. 20, art. 6 - Decadenza dai benefici previsti dal D.L. Pres. reg. 24 febbraio 1948, n. 114 - Non regola le vicende del rapporto enfiteutico, ma presuppone l'estinzione di questo - Attinenza della norma al diritto pubblico, non al diritto privato - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Diritto privato - Competenza legislativa dello Stato - Valutazione delle situazioni che giustifichino un regime razionalmente diversificato - Poteri delle Regioni nella materia - Iniziativa legislativa. (Costituzione, art. 121, secondo comma, e Statuto sic., art. 18). (072C0154) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.201 del 2-8-1972)

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