N. 154
SENTENZA 14 LUGLIO 1972
Deposito in cancelleria: 27 luglio 1972.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 201 del 2 agosto 1972.
Pres. CHIARELLI - Rel. BONIFACIO
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Controllo sulla regolare instaurazione del giudizio - Competenza della
Corte costituzionale - Individuazione delle norme applicabili alla
controversia di merito - Competenza del giudice a quo.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Rilevanza della questione - Legge regionale siciliana 2 luglio 1969, n.
20 (applicazione in Sicilia della legge statale 22 luglio 1966, n. 607,
in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue) -
Sopravvenuta legge statale 18 dicembre 1970, n. 1138: inapplicabilita'
ai canoni gia' scaduti prima della sua entrata in vigore - Non esplica
effetti nei processi a quibus - Sussistenza della rilevanza. (Legge 11
marzo 1953, n. 87, art. 23).
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue - Determinazione delle quote
di ripartizione dell'indennita' di esproprio del fondo - Controversia
in ordine all'applicabilita' delle norme del codice civile o della
legge regionale siciliana 2 luglio 1969, n. 20, sul riparto del
capitale di affranco come base per il riparto dell'indennita' -
Motivazione sufficiente della rilevanza - Ammissibilita' della
questione. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).
Regioni - Competenza legislativa - Materie - Individuazione del
contenuto - Criterio obiettivo - Ampliamento della competenza in base
alla loro connessione teleologica con la cura degli interessi
pubblicistici inerenti alle stesse materie - Esclusione.
Regioni - Competenza legislativa - Delimitazione - Diritto privato
- Costituisce materia a se stante - Non e' ricompreso nelle varie
materie attribuite dagli statuti speciali o dalla Costituzione alle
potesta' regionali.
Diritto privato - Regolamentazione dei rapporti intersubiettivi -
Esigenze di eguaglianza e di unita' - Competenza dello Stato, salve
puntuali eccezioni - Validita' dell'affermazione anche in riferimento
alla Regione siciliana. (Statuto speciale art. 14, lett. d).
Regioni - Competenza legislativa, settoriale e derogatoria,
rispetto ai rapporti di diritto privato - Fondamento costituzionale -
Riesame del problema - Possibile discriminazione tra Regioni a statuto
speciale e Regioni ordinarie - Esclusione.
Competenze costituzionali - Inderogabilita' sia nei rapporti
interorganici che in quelli intersoggettivi - Eccezionalita' di
situazioni - Assunzione di competenze extra ordinem o loro
trasferimento - Esclusione - Necessita' di puntuali previsioni
costituzionali.
Regioni - Competenza legislativa - Rapporti di diritto privato -
Esclusione - Competenza dello Stato - Argomenti in tal senso a seguito
dell'intervenuta realizzazione dell'intero ordinamento regionale.
Regioni - Competenza legislativa - Rapporti di diritto privato -
Esclusione - Competenza dello Stato - Presupposti e conseguenze -
Fattispecie - Regione siciliana - Agricoltura - Statuto, art. 14, lett.
a - Legge regionale 2 luglio 1969, n. 20, artt. 1 a 5, 7 e 8 -
Disciplina di rapporti intersubiettivi di natura privatistica -
Illegittimita' costituzionale.
Regione siciliana - Competenza legislativa - Agricoltura -
Enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue - Legge regionale 2 luglio
1969, n. 20, art. 6 - Decadenza dai benefici previsti dal D.L. Pres.
reg. 24 febbraio 1948, n. 114 - Non regola le vicende del rapporto
enfiteutico, ma presuppone l'estinzione di questo - Attinenza della
norma al diritto pubblico, non al diritto privato - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Diritto privato - Competenza legislativa dello Stato - Valutazione
delle situazioni che giustifichino un regime razionalmente
diversificato - Poteri delle Regioni nella materia - Iniziativa
legislativa. (Costituzione, art. 121, secondo comma, e Statuto sic.,
art. 18).
(072C0154)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.201 del 2-8-1972)
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