N. 21
SENTENZA 14 FEBBRAIO 1973
Deposito in cancelleria: 1 marzo 1973.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 62 del 7 marzo 1973.
Pres. CHIARELLI - Rel. TRIMARCHI
Reati e pene - Contravvenzioni - Cod. pen., art. 665, terzo comma -
Sanzioni per l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorita' da parte
dei pubblici esercenti - Interpretazione della disposizione - Non viola
l'art. 25, secondo comma, della Costituzione - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Reati e pene - Principio di legalita' - Costituzione, art. 25,
secondo comma - Interpretazione.
Reati e pene - Contravvenzioni - Cod. pen., art. 665, terzo comma -
Sanzioni per l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorita' da parte
dei pubblici esercenti - Assunta violazione del principio di
eguaglianza sotto il profilo della possibilita' che vengano ad
esistenza prescrizioni diverse o diversamente motivate - Insussistenza
- Razionale giustificazione in relazione alla diversita' di situazioni
temporali o territoriali - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Reati e pene - Contravvenzioni - Cod. pen., art. 665, terzo comma -
Sanzioni per l'inosservanza delle prescrizioni dell'autorita' da parte
dei pubblici esercenti - Assunta violazione dell'art. 2 e del titolo
primo della parte prima della Costituzione - Insussistenza -
Interpretazione della norma in senso utile (provenienza della
prescrizione da organo competente e sua emissione nei modi e nelle
forme di legge) - Tutela giurisdizionale nell'ipotesi di concreta
prescrizione illegittima o emessa in base a norma non conforme a
Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(073C0021)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.62 del 7-3-1973)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.