N. 22 SENTENZA 14 febbraio - 1 marzo 1973

N. 22 SENTENZA 14 FEBBRAIO 1973 Deposito in cancelleria: 1 marzo 1973. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 62 del 7 marzo 1973. Pres. CHIARELLI - Rel. REALE Avvocati e procuratori - Onorari per prestazioni giudiziali in materia civile - Procedimento per la loro liquidazione - Sua natura e caratteristiche - Legge 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 30 - Non costituisce ingiustificato privilegio in quanto non estensibile a tutela di crediti per altre prestazioni di opera intellettuale - Pone in essere un razionale strumento di tutela giurisdizionale - Non viola il principio di eguaglianza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Avvocati e procuratori - Onorari per prestazioni giudiziali in materia civile - Procedimento per la loro liquidazione - Sua natura e caratteristiche - Legge 13 giugno 1942, n. 794, art. 29 - Normativa non divergente dalle linee fondamentali del processo civile e aderente allo spirito dell'art. 24 della Costituzione - Non e' violato il diritto di difesa - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (073C0022) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.62 del 7-3-1973)

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