N. 22
SENTENZA 14 FEBBRAIO 1973
Deposito in cancelleria: 1 marzo 1973.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 62 del 7 marzo 1973.
Pres. CHIARELLI - Rel. REALE
Avvocati e procuratori - Onorari per prestazioni giudiziali in
materia civile - Procedimento per la loro liquidazione - Sua natura e
caratteristiche - Legge 13 giugno 1942, n. 794, artt. 28 e 30 - Non
costituisce ingiustificato privilegio in quanto non estensibile a
tutela di crediti per altre prestazioni di opera intellettuale - Pone
in essere un razionale strumento di tutela giurisdizionale - Non viola
il principio di eguaglianza - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Avvocati e procuratori - Onorari per prestazioni giudiziali in
materia civile - Procedimento per la loro liquidazione - Sua natura e
caratteristiche - Legge 13 giugno 1942, n. 794, art. 29 - Normativa non
divergente dalle linee fondamentali del processo civile e aderente allo
spirito dell'art. 24 della Costituzione - Non e' violato il diritto di
difesa - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(073C0022)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.62 del 7-3-1973)
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