N. 110 SENTENZA 5 - 23 aprile 1974

N. 110 SENTENZA 5 APRILE 1974 Deposito in cancelleria: 23 aprile 1974. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 107 del 24 aprile 1974. Pres. BONIFACIO - Rel. REALE Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Cod. proc. pen., artt. 636, 637 e 645 - Contenuto risultante da pronunzie della Corte costituzionale - Non violano il diritto di difesa - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Cod. proc. pen., artt. 636, 637 e 645 - Contenuto risultante da pronunzie della Corte costituzionale - Non violano il principio di eguaglianza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Garanzie processuali - Trattamento dell'internato che sia assegnato ad una casa di lavoro con sentenza o con successivo provvedimento del giudice di sorveglianza - Cod. proc. pen., articoli 635, primo comma; 636, primo, secondo e quinto comma; 637; 638, primo, secondo e quarto comma; 639; 643; 645. - Non sono violati gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione - Operativita', in quanto applicabili (e per effetto di sentenze della Corte), delle stesse disposizioni dettate per il processo ordinario - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Rilevanza - Cod. proc. pen., artt. 642, 646 e 647 - Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Proposizione di questioni attinenti a fasi ulteriori del procedimento e, allo stato, meramente ipotizzabili e non attuali - Difetto assoluto di rilevanza - Inammissibilita'. Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro - Cod. pen., artt. 215, secondo comma, n. 1 (inciso); 216; 217; 218; 223, secondo comma (inciso); 226, primo comma, secondo periodo; 231, secondo comma - Assunta violazione degli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo comma, e 25, ultimo comma, della Costituzione - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Misure di sicurezza - Cod. pen., art. 214, primo comma - Inosservanza delle misure detentive - Non sono violati gli articoli 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo comma, e 25, ultimo comma, della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Cod. pen. art. 207, ultimo comma - Revoca delle misure - Potere riconosciuto al Ministro anziche' al giudice di sorveglianza - Violazione degli artt. 13 e 110 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Art. 207, secondo comma: limite temporale della revoca - Illegittimita' costituzionale conseguenziale. (074C0110) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.107 del 24-4-1974)

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