N. 110
SENTENZA 5 APRILE 1974
Deposito in cancelleria: 23 aprile 1974.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 107 del 24 aprile 1974.
Pres. BONIFACIO - Rel. REALE
Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Cod. proc.
pen., artt. 636, 637 e 645 - Contenuto risultante da pronunzie della
Corte costituzionale - Non violano il diritto di difesa - Esclusione di
illegittimita' costituzionale.
Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Cod. proc.
pen., artt. 636, 637 e 645 - Contenuto risultante da pronunzie della
Corte costituzionale - Non violano il principio di eguaglianza -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Garanzie
processuali - Trattamento dell'internato che sia assegnato ad una casa
di lavoro con sentenza o con successivo provvedimento del giudice di
sorveglianza - Cod. proc. pen., articoli 635, primo comma; 636, primo,
secondo e quinto comma; 637; 638, primo, secondo e quarto comma; 639;
643; 645. - Non sono violati gli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione - Operativita', in quanto applicabili (e per effetto di
sentenze della Corte), delle stesse disposizioni dettate per il
processo ordinario - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Rilevanza - Cod. proc. pen., artt. 642, 646 e 647 - Misure di sicurezza
- Procedimento di applicazione - Proposizione di questioni attinenti a
fasi ulteriori del procedimento e, allo stato, meramente ipotizzabili e
non attuali - Difetto assoluto di rilevanza - Inammissibilita'.
Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Assegnazione
ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro - Cod. pen., artt. 215,
secondo comma, n. 1 (inciso); 216; 217; 218; 223, secondo comma
(inciso); 226, primo comma, secondo periodo; 231, secondo comma -
Assunta violazione degli artt. 2, 3, 13, 24, secondo comma, 111, 27,
terzo comma, e 25, ultimo comma, della Costituzione - Insussistenza -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Misure di sicurezza - Cod. pen., art. 214, primo comma -
Inosservanza delle misure detentive - Non sono violati gli articoli 2,
3, 13, 24, secondo comma, 111, 27, terzo comma, e 25, ultimo comma,
della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Misure di sicurezza - Procedimento di applicazione - Cod. pen. art.
207, ultimo comma - Revoca delle misure - Potere riconosciuto al
Ministro anziche' al giudice di sorveglianza - Violazione degli artt.
13 e 110 della Costituzione - Illegittimita' costituzionale in parte
qua - Art. 207, secondo comma: limite temporale della revoca -
Illegittimita' costituzionale conseguenziale.
(074C0110)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.107 del 24-4-1974)
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