N. 125
SENTENZA 21 MAGGIO 1975
Deposito in cancelleria: 28 maggio 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 145 del 4 giugno 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. ROSSANO
Istruzione pubblica - Legge 26 ottobre 1952, n. 1463, art. 1 -
Statizzazione delle scuole elementari per ciechi - Diversita' di
trattamento rispetto ai fanciulli veggenti - Assunta violazione del
principio di eguaglianza - Insussistenza - Ragionevolezza della
distinzione - Non e' violato l'art. 34, secondo comma, della
Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Eguaglianza dei cittadini davanti alla legge - Costituzione,
articolo 3, primo comma - Parita' di trattamento a parita' di
situazione - Discrezionalita' del legislatore nel giudicare sulla
parita' o diversita' delle situazioni - Limite della ragionevolezza -
Sindacabilita'.
Istruzione pubblica - Costituzione, art. 34, secondo e terzo comma
- Obbligatorieta' e gratuita' dell'istruzione elementare - Diritto dei
capaci e meritevoli a raggiungere i piu' alti gradi degli studi -
Adempimento di tali obblighi - Condizioni e limiti.
Decisioni della Corte costituzionale - Dichiarazione di non
fondatezza della questione - Implicazioni per il giudice a quo
Fattispecie - Cod. pen., art. 731 (possibilita' di escludere la
punibilita' nonostante il mancato perseguimento dello scopo della
istruzione elementare).
(075C0125)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.145 del 4-6-1975)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.