N. 129 SENTENZA 21 - 28 maggio 1975

N. 129 SENTENZA 21 MAGGIO 1975 Deposito in cancelleria: 28 maggio 1975. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 145 del 4 giugno 1975. Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI Elezioni - Ineleggibilita' - D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, articolo 15, n. 3 - Amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, cessati o dimessi dalla carica prima della convalida dell'elezione - Ineleggibilita' a consigliere comunale - Omessa precisazione nella disposizione del momento in cui la causa di ineleggibilita' puo' essere fatta valere - Possibilita' di rimuovere la causa ostativa fino al momento della convalida - Illegittimita' costituzionale in parte qua. Elezioni - Ineleggibilita' - D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, articolo 15, nn. 3 e 7 - Determinazione di cause di ineleggibilita' - Amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune - Asserita equivocita', indeterminatezza e genericita' delle previsioni - Insussistenza - Sufficiente delimitazione - Non sono violati gli artt. 3 e 51 della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Elezioni - Ineleggibilita' - D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, articolo 15, n. 3 - Amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune - lneleggibilita' a consigliere comunale - Assunta necessita' di distinguere a seconda della finalita' degli enti - Insussistenza - Esclusione di illegittimita' costituzionale. (075C0129) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.145 del 4-6-1975)

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