N. 129
SENTENZA 21 MAGGIO 1975
Deposito in cancelleria: 28 maggio 1975.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 145 del 4 giugno 1975.
Pres. BONIFACIO - Rel. ROCCHETTI
Elezioni - Ineleggibilita' - D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 15, n. 3 - Amministratori di enti, istituti o aziende
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, cessati
o dimessi dalla carica prima della convalida dell'elezione -
Ineleggibilita' a consigliere comunale - Omessa precisazione nella
disposizione del momento in cui la causa di ineleggibilita' puo' essere
fatta valere - Possibilita' di rimuovere la causa ostativa fino al
momento della convalida - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
Elezioni - Ineleggibilita' - D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 15, nn. 3 e 7 - Determinazione di cause di ineleggibilita' -
Amministratori di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o
sottoposti a vigilanza del Comune - Asserita equivocita',
indeterminatezza e genericita' delle previsioni - Insussistenza -
Sufficiente delimitazione - Non sono violati gli artt. 3 e 51 della
Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Elezioni - Ineleggibilita' - D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,
articolo 15, n. 3 - Amministratori di enti, istituti o aziende
dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune -
lneleggibilita' a consigliere comunale - Assunta necessita' di
distinguere a seconda della finalita' degli enti - Insussistenza -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
(075C0129)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.145 del 4-6-1975)
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