N. 15 SENTENZA 14 gennaio - 1 febbraio 1982

N. 15 SENTENZA 14 GENNAIO 1982 Deposito in cancelleria: 1 febbraio 1982. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 40 del 10 febbraio 1982. Pres. ELIA - Rel. FERRARI Processo penale - Carcerazione preventiva - D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 10 (modificato dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15) - Prolunga la durata massima della detenzione prima del giudizio - Assunta irragionevolezza del termine di carcerazione preventiva nella fase tra il deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio e la sentenza di primo grado - Coerenza con l'occasio e la ratio della legge - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Indicazione delle norme parametro negli artt. 13, primo, secondo e quinto comma, e 27, secondo comma, della Costituzione - Argomentazione, in realta' imperniata sul principio di ragionevolezza, richiamando non la giudisprudenza della Corte, ma la Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Natura non costituzionale dei precetti di questa e difetto di criteri concreti in essa per delimitare la nozione di ragionevolezza. Carcerazione preventiva - D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 10 - Prolungamento dei termini - Giudizio sulla idoneita' a raggiungere i fini perseguiti dalla norma - Insindacabilita' da parte della Corte. Stato di emergenza - Giustifica limitazioni ("misure insolite") legittime solo se temporanee, congrue e non producenti una sostanziale vanificazione della garanzia - Necessari provvedimenti coerentemente idonei ad eliminare situazioni di fatto sfavorevoli ("tempi morti"). Processo penale - Carcerazione preventiva - D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 11 - Applicazione anche ai procedimenti in corso della norma sul prolungamento dei termini (art. 10) - Non sono violati gli artt. 13, primo, secondo e quinto comma, 25, secondo comma e 27, secondo comma, della Costituzione - Esclusione di illegittimita' costituzionale. Processo penale - Carcerazione preventiva e presunzione di non colpevolezza dell'imputato (Cost., artt. 13, u.co., e 27, secondo comma) - Principi contestualmente previsti e compatibili nel sistema costituzionale. Liberta' personale - Inviolabilita' - Carattere eccezionale delle limitazioni - Carcerazioni preventive in corso - Non sono al riparo da leggi posteriori che ne aumentino la durata - Non e' estensibile alle norme procedurali l'irretroattivita' disposta dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione - Scadenza dei termini - Riacquisto immediato della liberta'. Liberta' personale - Costituzione, art. 13 - Restrizioni - Casi e modi - Durata della carcerazione preventiva - Coordinamento delle diverse parti del precetto. Leggi penali - Irretroattivita' - Costituzione, art. 25, secondo comma - Non si estende dalle leggi penali sostanziali a quelle penali processuali (nella specie: a quelle relative alla carcerazione preventiva, che ha scopi essenzialmente connessi al processo). Carcerazione preventiva - Finalita' - Natura processuale. Processo penale - Carcerazione preventiva - D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 11 - Prolungamento della durata della detenzione preventiva ai procedimenti in corso - Dubbio se l'asserita disparita' di trattamento derivi effettivamente dalla legge o da elementi casuali - Irrilevanza nei giudizi a quibus - Inammissibilita'. (082C0015) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 10-2-1982)

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