N. 15
SENTENZA 14 GENNAIO 1982
Deposito in cancelleria: 1 febbraio 1982.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 40 del 10 febbraio 1982.
Pres. ELIA - Rel. FERRARI
Processo penale - Carcerazione preventiva - D.L. 15 dicembre 1979,
n. 625, art. 10 (modificato dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15) -
Prolunga la durata massima della detenzione prima del giudizio -
Assunta irragionevolezza del termine di carcerazione preventiva nella
fase tra il deposito dell'ordinanza di rinvio a giudizio e la sentenza
di primo grado - Coerenza con l'occasio e la ratio della legge -
Esclusione di illegittimita' costituzionale.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza di rimessione - Indicazione delle norme parametro negli artt.
13, primo, secondo e quinto comma, e 27, secondo comma, della
Costituzione - Argomentazione, in realta' imperniata sul principio di
ragionevolezza, richiamando non la giudisprudenza della Corte, ma la
Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Natura non costituzionale
dei precetti di questa e difetto di criteri concreti in essa per
delimitare la nozione di ragionevolezza.
Carcerazione preventiva - D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, art. 10 -
Prolungamento dei termini - Giudizio sulla idoneita' a raggiungere i
fini perseguiti dalla norma - Insindacabilita' da parte della Corte.
Stato di emergenza - Giustifica limitazioni ("misure insolite")
legittime solo se temporanee, congrue e non producenti una sostanziale
vanificazione della garanzia - Necessari provvedimenti coerentemente
idonei ad eliminare situazioni di fatto sfavorevoli ("tempi morti").
Processo penale - Carcerazione preventiva - D.L. 15 dicembre 1979,
n. 625, art. 11 - Applicazione anche ai procedimenti in corso della
norma sul prolungamento dei termini (art. 10) - Non sono violati gli
artt. 13, primo, secondo e quinto comma, 25, secondo comma e 27,
secondo comma, della Costituzione - Esclusione di illegittimita'
costituzionale.
Processo penale - Carcerazione preventiva e presunzione di non
colpevolezza dell'imputato (Cost., artt. 13, u.co., e 27, secondo
comma) - Principi contestualmente previsti e compatibili nel sistema
costituzionale.
Liberta' personale - Inviolabilita' - Carattere eccezionale delle
limitazioni - Carcerazioni preventive in corso - Non sono al riparo da
leggi posteriori che ne aumentino la durata - Non e' estensibile alle
norme procedurali l'irretroattivita' disposta dall'art. 25, secondo
comma, della Costituzione - Scadenza dei termini - Riacquisto immediato
della liberta'.
Liberta' personale - Costituzione, art. 13 - Restrizioni - Casi e
modi - Durata della carcerazione preventiva - Coordinamento delle
diverse parti del precetto.
Leggi penali - Irretroattivita' - Costituzione, art. 25, secondo
comma - Non si estende dalle leggi penali sostanziali a quelle penali
processuali (nella specie: a quelle relative alla carcerazione
preventiva, che ha scopi essenzialmente connessi al processo).
Carcerazione preventiva - Finalita' - Natura processuale.
Processo penale - Carcerazione preventiva - D.L. 15 dicembre 1979,
n. 625, art. 11 - Prolungamento della durata della detenzione
preventiva ai procedimenti in corso - Dubbio se l'asserita disparita'
di trattamento derivi effettivamente dalla legge o da elementi casuali
- Irrilevanza nei giudizi a quibus - Inammissibilita'.
(082C0015)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 10-2-1982)
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