N. 16
SENTENZA 13 GENNAIO 1982
Deposito in cancelleria: 2 febbraio 1982.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 40 del 10 febbraio 1982.
Pres. ELIA - Rel. DE STEFANO
Matrimonio - Matrimonio concordatario - Legge 27 maggio 1929, n.
847 (applicazione del Concordato tra Stato italiano e Santa Sede),
artt. 12 e 16 - Casi e limiti della trascrizione del matrimonio
canonico - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo -
Inammissibilita'.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Rilevanza - Questioni relative a disposizioni applicabili nel giudizio
di merito dallo stesso giudice a quo - Questioni prospettate sulla base
di previsioni, ipotesi e congetture - Inammissibilita'.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Ordinanza del giudice a quo - Valutazione della rilevanza - Motivazione
- Sufficienza se e' suffragata da puntuali riferimenti alla fattispecie
contenuta nella stessa ordinanza.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Restituzione degli atti al giudice a quo per jus superveniens -
Presupposti e limiti.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale -
Autonomia dal giudizio principale di merito - Suo svolgimento
nell'interesse pubblico.
Matrimonio - Matrimonio concordatario - Legge 27 maggio 1929, n.
847 (applicazione del Concordato tra Stato italiano e Santa Sede), art.
12 - Matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore
che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al
matrimonio ex art. 84 Cod. civile - Non e' disposto che non si faccia
luogo alla sua trascrizione - Violazione del principio di eguaglianza -
Illegittimita' costituzionale in parte qua - Art. 7 della stessa legge:
illegittimita' conseguenziale.
(082C0016)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 10-2-1982)
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