N. 16 SENTENZA 13 gennaio - 2 febbraio 1982

N. 16 SENTENZA 13 GENNAIO 1982 Deposito in cancelleria: 2 febbraio 1982. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 40 del 10 febbraio 1982. Pres. ELIA - Rel. DE STEFANO Matrimonio - Matrimonio concordatario - Legge 27 maggio 1929, n. 847 (applicazione del Concordato tra Stato italiano e Santa Sede), artt. 12 e 16 - Casi e limiti della trascrizione del matrimonio canonico - Difetto di rilevanza della questione nel giudizio a quo - Inammissibilita'. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Rilevanza - Questioni relative a disposizioni applicabili nel giudizio di merito dallo stesso giudice a quo - Questioni prospettate sulla base di previsioni, ipotesi e congetture - Inammissibilita'. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Ordinanza del giudice a quo - Valutazione della rilevanza - Motivazione - Sufficienza se e' suffragata da puntuali riferimenti alla fattispecie contenuta nella stessa ordinanza. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Restituzione degli atti al giudice a quo per jus superveniens - Presupposti e limiti. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Autonomia dal giudizio principale di merito - Suo svolgimento nell'interesse pubblico. Matrimonio - Matrimonio concordatario - Legge 27 maggio 1929, n. 847 (applicazione del Concordato tra Stato italiano e Santa Sede), art. 12 - Matrimonio canonico contratto da minore infrasedicenne o da minore che abbia compiuto gli anni sedici ma non sia stato ammesso al matrimonio ex art. 84 Cod. civile - Non e' disposto che non si faccia luogo alla sua trascrizione - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Art. 7 della stessa legge: illegittimita' conseguenziale. (082C0016) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 10-2-1982)

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