N. 676 ORDINANZA 9 - 16 giugno 1988

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Imposte sui redditi - Obbligo della notifica dell'avviso di accertamento personalmente al fallito - Omessa previsione - Preclusione del diritto di opporsi personalmente all'accertamento - Medesima questione gia' dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 454/1987) - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 46, 56, primo comma, e 57, secondo comma; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 16 e 19; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43). (Cost., artt. 24, secondo comma, e 27) (088C0980) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 22-6-1988)

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