Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sicurezza pubblica - Criminalita' - Misure di prevenzione - Divieto
di accordare licenze da parte della p.a. - Indiscriminato trattamento
per i sottoposti e chi abbia gia' espiato la misura preventiva -
Pratica impossibilita' di graduazione degli effetti negativi in
considerazione delle diversita' oggettive e soggettive delle singole
situazioni - Discrezionalita' legislativa in riferimento alle
ordinanze nn. 450/1987 e 675/1988 - Manifesta inammissibilita'.
(Legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 10, primo e terzo comma, nel
testo modificato dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e dalla legge
23 dicembre 1982, n. 936).
(Cost., artt. 3, 4, 27, terzo comma, 41 e 97)
(088C1883)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 14-12-1988)
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