N. 1141 SENTENZA 15 - 29 dicembre 1988

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Regione Sicilia - Credito e risparmio - Svolgimento della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito - Rilascio dell'autorizzazione - Determinazione dell'ammontare minimo del capitale o del fondo di dotazione - Potere attribuito al Comitato regionale per il credito e il risparmio C.R.C.R.) Illegittimita' costituzionale parziale. (Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 22 ottobre 1987, art. 2, primo comma, lett. éa). (Statuto speciale regione Sicilia, art. 17, lett. ée); d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, artt. 1 e 10, primo comma). Regione Sicilia - Credito e risparmio - Esercizio di competenze statali - Attivita' concernenti gli enti creditizi aventi sede centrale in Sicilia che operano anche fuori dal territorio della regione - Obbligo della previa intesa dell'assessore regionale per il bilancio e le finanze con le autorita' creditizie centrali ovvero del nulla osta dell'amministrazione regionale Illegittimita' costituzionale. (Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 22 ottobre 1987, artt. 3, primo comma, 4, primo comma, e 6, secondo comma). (Statuto speciale regione Sicilia, art. 17, lett. ée); d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, art. 2). Regione Sicilia - Credito e risparmio - Esercizio dell'attivita' creditizia - Domanda di autorizzazione - Formazione del silenzio rifiuto - Termine di diciotto mesi dal ricevimento della domanda - Infondatezza. (Legge approvata dall'assemblea regionale siciliana il 22 ottobre 1987, art. 7, secondo comma). (Statuto speciale regione Sicilia, art. 17, lett. ée), in relazione agli artt. 9, secondo comma, e 14 del d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, nonche' all'articolo unico, punto quarto, della legge 5 marzo 1985, n. 74) (088C2006) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 4-1-1989)

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