N. 23
ORDINANZA (Atto di promovimento)
28 settembre 1988
N. 23
Ordinanza emessa il 28 settembre 1988 dal pretore di Montebelluna nel
procedimento civile vertente tra S.p.a. Stefania
e Consiglio di Fabbrica della S.p.a. Stefania ed altri
Lavoro - Aziende manifatturiere - Lavoro notturno prestato da donne -
Divieto - Possibilita' di deroga con il consenso del consiglio di
fabbrica - Ingiustificata differenza di trattamento rispetto all'uomo
- Richiamo alla sentenza n. 210/1986.
Lavoro - Contratti collettivi conclusi dalle rappresentanze sindacali
o aziendali - Obbligatorieta' anche per i lavoratori non iscritti o
comunque dissenzienti - Violazione del principio sancito dall'art. 39
della Costituzione che riserva la efficacia erga omnes ai contratti
collettivi stipulati dai sindacati registrati.
(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, primo e secondo comma).
(Cost., artt. 37 e 39).
(089C0043)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 8-2-1989)
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