N. 23 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 settembre 1988

N. 23 Ordinanza emessa il 28 settembre 1988 dal pretore di Montebelluna nel procedimento civile vertente tra S.p.a. Stefania e Consiglio di Fabbrica della S.p.a. Stefania ed altri Lavoro - Aziende manifatturiere - Lavoro notturno prestato da donne - Divieto - Possibilita' di deroga con il consenso del consiglio di fabbrica - Ingiustificata differenza di trattamento rispetto all'uomo - Richiamo alla sentenza n. 210/1986. Lavoro - Contratti collettivi conclusi dalle rappresentanze sindacali o aziendali - Obbligatorieta' anche per i lavoratori non iscritti o comunque dissenzienti - Violazione del principio sancito dall'art. 39 della Costituzione che riserva la efficacia erga omnes ai contratti collettivi stipulati dai sindacati registrati. (Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, primo e secondo comma). (Cost., artt. 37 e 39). (089C0043) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 8-2-1989)

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