N. 236 ORDINANZA 13 - 21 aprile 1989

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia - Abusivismo - Demolizione delle opere abusive - Reato non perseguibile - Opere demolite successivamente alla data di entrata in vigore della legge - Mancata previsione - Analoga questione gia' decisa con sentenza interpretativa di rigetto sentenza n. 369/1988) e successivamente dichiarata manifestamente infondata ordinanze nn. 704 e 912 del 1988) Manifesta infondatezza. Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 13 e 22; d.-l. 28 aprile 1985, n. 146, art. 8-quater, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298). Cost., art. 3) (089C0487) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 3-5-1989)

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