N. 224
ORDINANZA (Atto di promovimento)
2 marzo 1989
N. 224
Ordinanza emessa il 2 marzo 1989 dal tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Savoia Vittorio Emanuele
Processo penale - Sospensione o rinvio anche d'ufficio del
dibattimento in caso di imputato non presente in udienza, se e'
provato o appare probabile che l'assenza e' dovuta ad assoluta
impossibilita' di comparire per legittimo impedimento - Mancata
previsione della superabilita' della indefinita stasi del giudizio
penale (quando questo sia stato promosso nei confronti di discendenti
maschi della casa Savoia), determinata dall'obbligo del giudice
penale italiano di ordinare, a pena di nullita' assoluta, il rinvio a
tempo indeterminato del dibattimento, in presenza del suddetto
legittimo e assoluto impedimento derivante, nel caso, dalla
tredicesima disposizione transitoria della Costituzione - Incidenza
sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sul principio
dell'obbligatorieta' dell'azione penale.
(Cod. proc. pen., artt. 497 e 498, modificato dalla legge 23 gennaio
1989, n. 22).
(Cost., artt. 3, 24, 112 e 139; XIII disposizione transitoria della
Costituzione).
(089C0495)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 3-5-1989)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.