N. 224 ORDINANZA (Atto di promovimento) 2 marzo 1989

N. 224 Ordinanza emessa il 2 marzo 1989 dal tribunale di Torino nel procedimento penale a carico di Savoia Vittorio Emanuele Processo penale - Sospensione o rinvio anche d'ufficio del dibattimento in caso di imputato non presente in udienza, se e' provato o appare probabile che l'assenza e' dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per legittimo impedimento - Mancata previsione della superabilita' della indefinita stasi del giudizio penale (quando questo sia stato promosso nei confronti di discendenti maschi della casa Savoia), determinata dall'obbligo del giudice penale italiano di ordinare, a pena di nullita' assoluta, il rinvio a tempo indeterminato del dibattimento, in presenza del suddetto legittimo e assoluto impedimento derivante, nel caso, dalla tredicesima disposizione transitoria della Costituzione - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di difesa e sul principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale. (Cod. proc. pen., artt. 497 e 498, modificato dalla legge 23 gennaio 1989, n. 22). (Cost., artt. 3, 24, 112 e 139; XIII disposizione transitoria della Costituzione). (089C0495) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 3-5-1989)

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