N. 242 SENTENZA 13 - 28 aprile 1989

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Costituzione della Repubblica - Regioni Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Veneto, Trentino-Alto Adige - Province autonome di Trento e Bolzano - Consiglio dei Ministri - Attribuzioni Annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle regioni e delle province autonome - Violazione dell'autonomia - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima sentenza n. 229/1989) - Manifesta inammissibilita' - Annullamento degli atti degli enti locali e degli enti dipendenti dalla regione - Inammissibilita'. Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 2, terzo comma, lett. p); legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 4, n. 1, 5 e 60). funzioni - Intervento del presidente della regione alle sedute del Consiglio dei Ministri - Mancata previsione - Assenza di qualsiasi illegittima interferenza - Non fondatezza. Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 2, terzo comma, lettere d, h) ed e); art. 5, secondo comma, lettere e) ed f); art. 13, primo comma, lettere b), e), secondo comma, e 19, primo comma, lett. p); art. 23, sesto comma; art. 12, quinto comma, lett. b), e art. 12, settimo comma; art. 24, primo comma, lett. c). Cost., artt. 5, 6, 116, 117, 118, 125 e 134) (089C0500) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 3-5-1989)

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