Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Costituzione della Repubblica - Regioni Friuli-Venezia Giulia,
Sardegna, Veneto, Trentino-Alto Adige - Province autonome di Trento e
Bolzano - Consiglio dei Ministri - Attribuzioni Annullamento
straordinario degli atti amministrativi illegittimi delle regioni e
delle province autonome - Violazione dell'autonomia - Norma gia'
dichiarata costituzionalmente illegittima sentenza n. 229/1989) -
Manifesta inammissibilita' - Annullamento degli atti degli enti
locali e degli enti dipendenti dalla regione - Inammissibilita'.
Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 2, terzo comma, lett. p); legge
cost. 31 gennaio 1963, n. 1, artt. 4, n. 1, 5 e 60). funzioni -
Intervento del presidente della regione alle sedute del Consiglio dei
Ministri - Mancata previsione - Assenza di qualsiasi illegittima
interferenza - Non fondatezza. Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 2,
terzo comma, lettere d, h) ed e); art. 5, secondo comma, lettere e)
ed f); art. 13, primo comma, lettere b), e), secondo comma, e 19,
primo comma, lett. p); art. 23, sesto comma; art. 12, quinto comma,
lett. b), e art. 12, settimo comma; art. 24, primo comma, lett. c).
Cost., artt. 5, 6, 116, 117, 118, 125 e 134)
(089C0500)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.18 del 3-5-1989)
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