Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Procedimento penale- Richiesta del giudizio abbreviato- Negazione del
consenso da parte del p.m.- Sindacabilita' e obbligo di motivazione-
Mancata previsione- Conseguenziale inapplicabilita' di fatto
all'imputato della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p.
1988 anche a dibattimento concluso qualora ritenuto ingiustificato
dal giudice il dissenso del p.m.- Analogia tra la disciplina
transitoria del giudizio abbreviato e la disciplina transitoria
dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato Conseguente
maggiore necessita' di una motivazione per gli effetti oltre che sul
rito, anche sulla pena Illegittimita' costituzionale.
(Testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
c.p.p. 1988, approvato con il d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art.
247, primo, secondo e terzo comma, in relazione al c.p.p. art. 442,
secondo comma).
(Cost., artt. 3, 24 e 101).
Procedimento penale - Richiesta del giudizio abbreviato Dissenso
immotivato del p.m. - Alterazione della parita' processuale tra
accusa e difesa nella scelta del rito Limitazione dei poteri del
giudice in ordine alla possibile definizione del processo allo stato
degli atti - Questioni relative a norme non applicabili nei giudizi
a quibus Inammissibilita'.
(C.P.P. 1988, artt. 438, primo comma, e 440, primo comma).
(Cost., artt. 3, 25, 27, 102 e 107).
(090C0154)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 14-2-1990)
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