N. 66 SENTENZA 18 gennaio - 8 febbraio 1990

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento penale- Richiesta del giudizio abbreviato- Negazione del consenso da parte del p.m.- Sindacabilita' e obbligo di motivazione- Mancata previsione- Conseguenziale inapplicabilita' di fatto all'imputato della diminuente ex art. 442, secondo comma, del c.p.p. 1988 anche a dibattimento concluso qualora ritenuto ingiustificato dal giudice il dissenso del p.m.- Analogia tra la disciplina transitoria del giudizio abbreviato e la disciplina transitoria dell'applicazione della pena su richiesta dell'imputato Conseguente maggiore necessita' di una motivazione per gli effetti oltre che sul rito, anche sulla pena Illegittimita' costituzionale. (Testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del c.p.p. 1988, approvato con il d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 247, primo, secondo e terzo comma, in relazione al c.p.p. art. 442, secondo comma). (Cost., artt. 3, 24 e 101). Procedimento penale - Richiesta del giudizio abbreviato Dissenso immotivato del p.m. - Alterazione della parita' processuale tra accusa e difesa nella scelta del rito Limitazione dei poteri del giudice in ordine alla possibile definizione del processo allo stato degli atti - Questioni relative a norme non applicabili nei giudizi a quibus Inammissibilita'. (C.P.P. 1988, artt. 438, primo comma, e 440, primo comma). (Cost., artt. 3, 25, 27, 102 e 107). (090C0154) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.7 del 14-2-1990)

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