N. 102 SENTENZA 21 febbraio - 2 marzo 1990

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Radiotelecomunicazioni - Impianti radiotelevisivi privati Mancanza di autorizzazione - Disturbi ed interferenze radioelettriche - Disposizione della disattivazione Provvedimento in via amministrativa - Violazione della liberta' d'impresa e della manifestazione del pensiero - Difetto di legittimazione del giudice a quo - Insussistenza di un diritto soggettivo del privato - Difetto di rilevanza della questione Richiamo alle sentenze della Corte (nn. 159/1983, 190/1985, 346/1987, 777/1988 e 575/1989), e alle ordinanze nn. 100/1988 e 523/1989 - Esigenze di assicurare un razionale governo dell'etere - Tutela del solo interesse legittimo Inammissibilita'. (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 240). (Cost., artt. 3, 21 e 41). (090C0237) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 7-3-1990)

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