Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Radiotelecomunicazioni - Impianti radiotelevisivi privati Mancanza di
autorizzazione - Disturbi ed interferenze radioelettriche -
Disposizione della disattivazione Provvedimento in via amministrativa
- Violazione della liberta' d'impresa e della manifestazione del
pensiero - Difetto di legittimazione del giudice a quo -
Insussistenza di un diritto soggettivo del privato - Difetto di
rilevanza della questione Richiamo alle sentenze della Corte (nn.
159/1983, 190/1985, 346/1987, 777/1988 e 575/1989), e alle ordinanze
nn. 100/1988 e 523/1989 - Esigenze di assicurare un razionale governo
dell'etere - Tutela del solo interesse legittimo Inammissibilita'.
(D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 240).
(Cost., artt. 3, 21 e 41).
(090C0237)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 7-3-1990)
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