N. 103 SENTENZA 21 febbraio - 2 marzo 1990

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposte in genere - Dichiarazione dei redditi - Presentazione ad ufficio incompetente - Pena pecuniaria per il ritardo Questione gia' decisa per altro come manifestamente infondata (ordinanze nn. 330 e 547 del 1987) e come inammissibile (sentenza n. 82/1989) - Situazione non omogenea e pertanto non raffrontabile con quella della presentazione della dichiarazione al comune, ufficio postale, o ente pubblico datore di lavoro che l'abbiano fatta pervenire in ritardo all'ufficio competente - Non fondatezza. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 12, quarto comma). (Cost., art. 3). (090C0238) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 7-3-1990)

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