N. 306 ORDINANZA 14 - 19 giugno 1990

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Dipendenti statali civili e militari - Esclusione della computabilita' dell'indennita' integrativa speciale agli effetti dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. Base di calcolo limitata all'80% dello stipendio annuo e delle altre indennita' - Questioni analoghe tutte gia' dichiarate inammissibili e manifestamente inammissibili (sentenza n. 220/1988, ordinanze nn. 143 e 189 del 1990, 419/1989, 639, 641, 869, 1070 e 1072 del 1988), nonche' infondate e manifestamente infondate (sentenza n. 220/1988 e ordinanze nn. 639 e 1072 del 1988) - Manifesta inammissibilita' e manifesta infondatezza. (Legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 1, terzo comma, lett. b), come sostituito dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960, n. 185; d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, artt. 3 e 38, come modificati dagli artt. 2 e 3 della legge 20 marzo 1980, n. 75). (Cost., artt. 3, 38 e 97). (090C0795) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 27-6-1990)

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