Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Titoli di credito - Assegno bancario - Traente di assegno bancario
protestato - Mancata previsione, per esso, della facolta' di adire il
presidente del tribunale onde ottenere la cancellazione del proprio
nome dall'elenco dei protestati in analogia con quanto previsto per
il debitore cambiario che estingua il proprio debito entro cinque
giorni dal protesto Non omogeneita' delle situazioni poste a
raffronto Ragionevolezza della prevista differente disciplina - Non
fondatezza della questione.
(Legge 12 giugno 1973, n. 349, art. 12 ( recte legge 12 febbraio
1955, n. 77, art. 3, come modificato dall'art. 12 della legge 12
giugno 1973, n. 349).
(Cost., artt. 3 e 24).
(090C0857)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 11-7-1990)
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