N. 455 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 giugno 1989- 5 luglio 1990

N. 455 Ordinanza emessa il 22 giugno 1989 (pervenuta alla Corte costituzionale il 5 luglio 1990) dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, sui ricorsi riuniti proposti da Palermo Carlo contro il procuratore generale presso la Corte di cassazione ed altri e dal Ministero di grazia e giustizia contro Palermo Carlo ed altro. Magistrati - Procedimento disciplinare - Estinzione in caso di inosservanza del termine di un anno dall'inizio di tale procedura alla comunicazione all'incolpato del decreto di fissazione della discussione orale innanzi alla sezione disciplinare del c.s.m. Omessa previsione di termini per la riassunzione del procedimento nell'ipotesi in cui, in seguito ad annullamento con rinvio, da parte delle sezioni unite, della Cassazione, della pronuncia della sezione disciplinare, quest'ultima ne sia nuovamente investita Ingiustificata diversita' di disciplina di due fasi dello stesso procedimento, in contrasto con l'esigenza che anche nella seconda, non meno che nella prima, siano posti limiti temporali alla soggezione del magistrato incolpato all'azione disciplinare. (Legge 3 gennaio 1981, n. 1, art. 12, quarto comma). (Cost., artt. 3, 24, 101 e 104). (090C0878) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 18-7-1990)

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