N. 352 ORDINANZA 11 - 20 luglio 1990

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo fra p.m. e imputato non sindacabile dal giudice - Conseguente impossibilita' per il giudice di valutare la congruita' della pena - Prospettato contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena - Questione concernente norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilita'. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 248 in relazione ad artt. 241 e segg.;c.p.p., artt. 563, 444,e 448) (Cost., art. 27, terzo comma). Processo penale - Nuovo codice - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo fra p.m. e imputato non sindacabile dal giudice - Lamentato uguale trattamento di situazioni differenziate - Violazione del diritto di difesa, del principio del giudice naturale precostituito, per legge e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti - Questioni gia' dichiarate infondate - Manifesta infondatezza. (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, artt. 248 in relazione ad artt. 241 e segg.;c.p.p., artt. 563, 444,e 448) (Cost., artt. 3, 24, 25, 27, secondo comma, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 111). (090C0942) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 8-8-1990)

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