N. 467 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 1986- 10 luglio 1990

N. 467 Ordinanza emessa il 3 dicembre 1986 (pervenuta alla Corte costituzionale il 10 luglio 1990) dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Gionfrida Giulio e l'E.N.P.A.S. Previdenza e assistenza sociale - Crediti previdenziali nei confronti dell'E.N.P.A.S. - Non applicabilita', secondo la prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, della disciplina della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, in caso di ritardato adempimento, prevista dall'art. 429, terzo comma, del cod. proc. civ. per i crediti di lavoro - Ingiustificata disparita' di trattamento di situazioni omogenee, attesa la natura alimentare dei crediti pecuniari nei confronti dell'E.N.P.A.S. al pari dei crediti di lavoro - Incidenza sul principio della retribuzione sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa e sul diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia ed inoltre sui principi di buon andamento della p.a., di difesa in giudizio e di tutela giurisdizionale contro gli atti illegittimi della p.a. (C.C., art. 1224; c.p.c., art. 429, terzo comma; cod. proc. civ. (disp. attuazione del), art. 150). (Cost., artt. 3, 24, 36, 38 e 113). (090C0902) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.33 del 22-8-1990)

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