N. 742
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 luglio 1988- 6 dicembre 1990
N. 742
Ordinanza emessa il 7 luglio 1988 (pervenuta alla Corte
costituzionale il 6 dicembre 1990) dal tribunale di Grosseto nel
procedimento civile vertente tra l'amministrazione delle finanze
dello Stato - ufficio I.V.A. di Grosseto e fallimento VE.I.COM.
S.p.a.
Tributi in genere - Legge di delega per la riforma tributaria - Norme
concernenti il sistema sanzionatorio - Omessa determinazione di
principi e criteri direttivi (principi fondamentali della
responsabilita' personale per illecito tributario; criteri di
coordinamento con altre leggi vigenti e specificamente con la legge
fallimentare) impliciti nella direttiva espressa del fine del
"perfezionamento del sistema delle sanzioni amministrative".
Questione subordinata: imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Pene
pecuniarie per le relative violazioni - Natura di obbligazione civile
(come riconosciuto dalla giurisprudenza della Cassazione) e
conseguente nascita della stessa e del correlativo credito
dell'Amministrazione finanziaria fin dal momento della violazione -
Contrasto con il su menzionato principio della stessa legge di delega
per la riforma tributaria, che presuppone la natura amministrativa
delle pene suddette, e con quello, enunciato anche dalla legge 24
novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale), della
responsabilita' personale per ogni tipo di illecito, in base ai quali
il credito dell'amministrazione per le violazioni finanziarie
dovrebbe ritenersi sorto solo al momento della irrogazione della
sanzione - Conseguente incidenza sull'ammissione di tale credito al
passivo fallimentare, e quindi, di riflesso, anche sui poteri del
curatore in ordine alla difesa del patrimonio del fallito, quando
(come nel caso di specie) la violazione finanziaria sia precedente e
l'accertamento sia, invece, successivo, alla dichiarazione di
fallimento.
(Legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, secondo comma, n. 11; d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, art. 75).
(Cost., artt. 24 e 76).
(090C1407)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.50 del 19-12-1990)
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