N. 285 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 novembre 1990

N. 285 Ordinanza emessa il 15 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Marchi Paolo ed altro Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - Tassativita' dell'elencazione delle formule assolutorie - Necessita' per talune di esse dell'"evidenza" della prova - Lamentata genericita' di tale concetto - Mancato coordinamento con le prescrizioni dell'art. 422 del c.p.p. (richiesta di ulteriori informazioni da parte del g.i.p. ai fini della decisione) - Disparita' di trattamento rispetto alla disciplina di attuazione - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Conseguente lesione del principio dell'accertamento della verita' materiale. Processo penale - Udienza preliminare - Discussione - Richiesta del p.m. di derubricazione del reato - Conseguente mutamento della competenza - Mancata previsione, tra le ipotesi contemplate, della sentenza declaratoria di incompetenza - Mancato coordinamento tra norme (artt. 22 e 424-425 del c.p.p.) - Lamentata diversa disciplina rispetto alla fase precedente la discussione dell'udienza preliminare - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Processo penale - Udienza preliminare - Modifica della imputazione e contestazione all'imputato da parte del p.m. - Ritenuta insufficiente specificazione in relazione alla "diversita' del fatto" - Lamentata disparita' di trattamento rispetto alla disposizione di cui all'art. 521 (correlazione tra imputazione contestata e sentenza). Processo penale - Udienza preliminare - Derubricazione dell'imputazione richiesta dal p.m. - Obbligatorieta' per il g.i.p. alla "riduzione della sfera dell'azione penale" su istanza di una parte processuale - Violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge. (C.P.P. 1988, art. 425, in relazione agli artt. 22, terzo comma, 422, primo comma, 424, primo comma, e 423, primo comma, stesso codice). (Cost., artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112). (091C0500) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 24-4-1991)

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