N. 421
ORDINANZA (Atto di promovimento)
31 maggio 1991
N. 421
Ordinanza emessa il 31 maggio 1991 dalla Corte dei conti, sezione di
controllo, nel procedimento amministrativo tra la Corte dei conti e
Ministero del tesoro
Finanza pubblica - Autorizzazione agli enti di gestione delle
partecipazioni statali (I.R.I. ed E.N.I.) a fare ricorso, fino
alla concorrenza di lire 10.000 miliardi, per la modernizzazione
del Paese nel campo delle industrie a tecnologia avanzata, alla
contrazione di mutui con istituti speciali di credito, ad emettere
obbligazioni, di durata fino a dodici anni sul mercato interno
ovvero ad emettere obbligazioni convertibili in azioni di societa'
appartenenti agli enti o a loro finanziarie - Assunzione parziale,
nella misura del 4 per cento annuo, a carico dello Stato
dell'onere degli interessi dei suddetti mutui e obbligazioni e
assunzione a totale carico dello Stato dell'onere
dell'ammortamento, in rate semestrali a partire dal secondo
semestre 1993, della quota capitale dei mutui e delle
obbligazioni, ad eccezione di quelle convertibili - Omissione
della quantificazione e della indicazione dei mezzi per farvi
fronte riguardo all'onere dell'ammortamento della quota capitale
per il secondo semestre 1993 e per gli anni successivi -
Prospettata violazione del principio costituzionale circa
l'obbligo della copertura finanziaria per ogni legge che importi
nuove o maggiori spese, senza distinzione fra spese correnti o in
conto capitale, spese annuali o pluriennali ovvero permanenti -
Richiamo alla legge 23 agosto 1988, n. 362 (concernente
l'attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione) e
alle sentenze della Corte costituzionale nn. 9/1958, 30 e 66 del
1959, 16, 31, 36 e 37 del 1961, 1/1z966, 47 e 49 del 1967.
(Legge 7 febbraio 1991, n. 42, artt. 2, secondo e terzo comma, e 7,
secondo comma).
(Cost., art. 81, quarto comma).
(091C0781)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 26-6-1991)
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