N. 478 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 febbraio 1991

N. 478 Ordinanza emessa il 23 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Rossini Luigi Processo penale - Udienza preliminare - Contestazione da parte del p.m. di nuovi fatti non enunciati nella originaria richiesta ex art. 416 e ss. del c.p.p. - Ammissibilita' - Condizione: necessita' del consenso dell'imputato - Lamentata mancata previsione di un congruo termine a difesa a fronte delle nuove contestazioni - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia, attesa la necessita' di un nuovo procedimento per far luogo alla contestazione suppletiva - Violazione del diritto di difesa della controparte pubblica (p.m.) e del principio di soggezione del giudice alla sola legge - Riproposizione di questione gia' dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale con decisione n. 11/1991, ritenuta, peraltro, allo stato attuale della procedura, superabile dal giudice a quo. (C.P.P. 1988, art. 423, secondo comma). (Cost., artt. 2, 3, 24, 97 e 101). (091C0880) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 17-7-1991)

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