Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Ricorsi delle provincie autonome di Trento e Bolzano- Zootecnia-
Disciplina della riproduzione animale- Legge statale adottata in
attuazione delle direttive comunitarie- Qualificazione delle
disposizioniin essa contenute come norme fondamentali di riforma
economica e sociale- Insussistenza di puntuale rispondenza nella
natura effettiva delle disposizioni interessate- Conseguente
imposizione alleprovincie di un vincolo aggiuntivo rispetto a quello
connesso all'oggetto della stessa disciplina e riferibile al rispetto
degli obblighi internazionali- Illegittimita' costituzionale.
(Legge 15 gennaio 1991, n. 30, art. 1, secondo comma).
(Cost., art. 3; statuto speciale T.-A.A., art. 8, n. 21; d.P.R. n.
526/1987, artt. 7 e 8).
Ricorsi delle province autonome di Trento e Bolzano - Zootecnia -
Disciplina della riproduzione animale - Imposizione di limiti e
condizioni per la riproduzione di determinate specie animali -
Previsione di talune fattispecie costituenti illecito amministrativo
- Prospettata lesione delle competenze provinciali - Esclusione -
Operativita' delle disposizioni solo in via suppletiva in quella
provincia priva di propria legislazione nel settore della
riproduzione animale - Non fondatezza della questione nei sensi di
cui in motivazione.
(Legge 15 gennaio 1991, n. 30, artt. 15, primo, secondo, quinto e
settimo comma, 7, terzo comma, 9 e 10).
(Statuto speciale T.-A.A., artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16; d.P.R. n.
526/1987, n. 7).
Ricorsi delle province autonome di Trento e Bolzano - Zootecnia -
Disciplina della riproduzione animale - Attribuzione al Ministro
dell'agricoltura, di concerto con il Ministro della sanita', di un
potere regolamentare in ordine a determinate attivita' connesse alla
riproduzione animale - Prospettata lesione delle competenze
provinciali - Esclusione - Conferimento all'organo ministeriale di
potesta' normativa di rango secondario inidonea a produrre effetti
lesivi sulla competenza provinciale esprimentesi attraverso norme di
rango primario e percio' prevalenti - Inammissibilita' della
questione.
(Legge 15 gennaio 1991, n. 30, art. 8, primo comma, lettere a),
b) e e)).
(Statuto speciale T.-A.A., artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16; d.P.R. n.
526/1987).
(091C0932)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 24-7-1991)
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