N. 349 SENTENZA 11 - 16 luglio 1991

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi delle provincie autonome di Trento e Bolzano- Zootecnia- Disciplina della riproduzione animale- Legge statale adottata in attuazione delle direttive comunitarie- Qualificazione delle disposizioniin essa contenute come norme fondamentali di riforma economica e sociale- Insussistenza di puntuale rispondenza nella natura effettiva delle disposizioni interessate- Conseguente imposizione alleprovincie di un vincolo aggiuntivo rispetto a quello connesso all'oggetto della stessa disciplina e riferibile al rispetto degli obblighi internazionali- Illegittimita' costituzionale. (Legge 15 gennaio 1991, n. 30, art. 1, secondo comma). (Cost., art. 3; statuto speciale T.-A.A., art. 8, n. 21; d.P.R. n. 526/1987, artt. 7 e 8). Ricorsi delle province autonome di Trento e Bolzano - Zootecnia - Disciplina della riproduzione animale - Imposizione di limiti e condizioni per la riproduzione di determinate specie animali - Previsione di talune fattispecie costituenti illecito amministrativo - Prospettata lesione delle competenze provinciali - Esclusione - Operativita' delle disposizioni solo in via suppletiva in quella provincia priva di propria legislazione nel settore della riproduzione animale - Non fondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione. (Legge 15 gennaio 1991, n. 30, artt. 15, primo, secondo, quinto e settimo comma, 7, terzo comma, 9 e 10). (Statuto speciale T.-A.A., artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16; d.P.R. n. 526/1987, n. 7). Ricorsi delle province autonome di Trento e Bolzano - Zootecnia - Disciplina della riproduzione animale - Attribuzione al Ministro dell'agricoltura, di concerto con il Ministro della sanita', di un potere regolamentare in ordine a determinate attivita' connesse alla riproduzione animale - Prospettata lesione delle competenze provinciali - Esclusione - Conferimento all'organo ministeriale di potesta' normativa di rango secondario inidonea a produrre effetti lesivi sulla competenza provinciale esprimentesi attraverso norme di rango primario e percio' prevalenti - Inammissibilita' della questione. (Legge 15 gennaio 1991, n. 30, art. 8, primo comma, lettere a), b) e e)). (Statuto speciale T.-A.A., artt. 8, n. 21, 9, n. 10, e 16; d.P.R. n. 526/1987). (091C0932) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 24-7-1991)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.