Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Invalidi ultrasessantacinquenni - Pensione
sociale - Limite di reddito cumulato con quello del coniuge ostativo
al conseguimento - Meccanismo differenziato di determinazione -
Mancata previsione - Indiscriminata rigidita' del cumulo per tutti
gli anziani - Illegittimita' costituzionale.
(Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26, come modificato dall'art. 3
del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974,
n. 114; legge 3 giugno 1975, n. 160, art. 3).
Previdenza e assistenza - Pensione sociale degli
ultrasessantacinquenni - Riconoscimento dell'invalidita' - Sanatoria
- Estensione - Questione gia' dichiarata non fondata (sentenze nn.
286/1990 e 75/1991) - Manifesta infondatezza - Condizioni reddituali
- Limiti al conseguimento della pensione o assegno di inabilita' e
della pensione sociale di mutilati e invalidi civili - Momento
dell'insorgenza dell'invalidita' - Richiamo alle sentenze della Corte
nn. 769/1988, 286/1990 e 75/1991 - Discrezionalita' legislativa -
Disomogeneita' delle situazioni a raffronto - Non fondatezza.
(Legge 21 marzo 1988, n. 93, art. 1, secondo comma, di conversione
del d.-l. 8 febbraio 1988, n. 25; d.-l. 23 dicembre 1976, n. 850,
art. 1, convertito in legge 21 febbraio 1977, n. 29; d.-l. 30
dicembre 1979, n. 663, art. 14-septies, introdotto con legge di
conversione 29 febbraio 1980, n. 33; legge 30 marzo 1971, n. 118,
art. 19, di conversione del d.-l. 30 gennaio 1971, n. 5; d.lgs. 23
novembre 1988, n. 509, artt. 6 e 8; legge 26 luglio 1988, n. 291,
art. 2, primo comma).
(Cost., artt. 2, 3, 38 e 97).
(092C0286)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 18-3-1992)
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