N. 141
ORDINANZA (Atto di promovimento)
11 dicembre 1991
N. 141
Ordinanza emessa l'11 dicembre 1991 dal pretore di Parma nel
procedimento civile vertente
tra Cavaglieri Maria e I.N.P.S.
Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Termine di
decadenza (dieci anni) per l'impugnativa in giudizio dei
provvedimenti dell'I.N.P.S. - Prevista retroattivita' di tale
disposizione tranne che per i processi gia' in corso alla data di
entrata in vigore del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 - Ingiustificata
disparita' di trattamento tra coloro che hanno presentato domanda
giudiziale prima di detta data e coloro che l'hanno presentata
dopo, attesa la mancanza, prima di detta disposizione innovativa,
di termini di decadenza o prescrizione - Incidenza sul principio
dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del
lavoratore in caso di vecchiaia e sul principio dell'efficacia
retroattiva delle pronunce di illegittimita' costituzionale della
Corte costituzionale (in particolare della sentenza n. 314/1985
cui si ricollega il caso di specie, riguardante una domanda per
"integrazione al minimo") - Irrazionale limitazione della
retroattivita' in conseguenza di un fatto estrinseco quale la
proposizione del giudizio.
(D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, primo e secondo comma,
convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166).
(Cost., artt. 3, 38 e 136).
(092C0317)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 25-3-1992)
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