N. 141 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 dicembre 1991

N. 141 Ordinanza emessa l'11 dicembre 1991 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Cavaglieri Maria e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Termine di decadenza (dieci anni) per l'impugnativa in giudizio dei provvedimenti dell'I.N.P.S. - Prevista retroattivita' di tale disposizione tranne che per i processi gia' in corso alla data di entrata in vigore del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 - Ingiustificata disparita' di trattamento tra coloro che hanno presentato domanda giudiziale prima di detta data e coloro che l'hanno presentata dopo, attesa la mancanza, prima di detta disposizione innovativa, di termini di decadenza o prescrizione - Incidenza sul principio dell'assicurazione di mezzi adeguati alle esigenze di vita del lavoratore in caso di vecchiaia e sul principio dell'efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimita' costituzionale della Corte costituzionale (in particolare della sentenza n. 314/1985 cui si ricollega il caso di specie, riguardante una domanda per "integrazione al minimo") - Irrazionale limitazione della retroattivita' in conseguenza di un fatto estrinseco quale la proposizione del giudizio. (D.-L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 6, primo e secondo comma, convertito in legge 1 giugno 1991, n. 166). (Cost., artt. 3, 38 e 136). (092C0317) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.13 del 25-3-1992)

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