N. 64
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
11 settembre 1992
N. 64
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria l'11 settembre 1992
(del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Impiego pubblico - Disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 della
legge regione Lombardia 8 maggio 1990, n. 38 "Recepimento
nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo
per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente delle
regioni a statuto ordinario .." - Riconoscimento all'indennita' di
funzione dirigenziale del carattere di elemento fisso e
continuativo (con conseguente rilievo ai fini di quiescenza e
previdenza) anche nella misura dello 0,8 per cento del trattamento
iniziale e non limitatamente alla misura dello 0,1 per cento di
detto trattamento come previsto dalla legge regionale n. 38/1990 e
dal d.P.R. n. 333/1/990 di recepimento del contratto collettivo
nazionale di lavoro per il triennio 1988-90 - Violazione dei
principi della legge quadro sul pubblico impiego per
l'introduzione di una disciplina contrastante con la natura della
indennita' di funzione desumibile dalla normativa contrattuale di
comparto nonche' con i principi di uguaglianza e di imparzialita'
e buon andamento della p.a. per i riflessi nella materia
previdenziale riservata allo Stato.
(Delibera regione Lombardia n. 83 riapprovata il 6 agosto 1992).
(Cost., artt. 3, 97 e 117).
(092C1088)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 23-9-1992)
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