N. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 settembre 1992

N. 64 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 settembre 1992 (del Presidente del Consiglio dei Ministri) Impiego pubblico - Disposizioni per l'attuazione dell'art. 3 della legge regione Lombardia 8 maggio 1990, n. 38 "Recepimento nell'ordinamento giuridico della regione Lombardia dell'accordo per il triennio 1988-90 riguardante il personale dipendente delle regioni a statuto ordinario .." - Riconoscimento all'indennita' di funzione dirigenziale del carattere di elemento fisso e continuativo (con conseguente rilievo ai fini di quiescenza e previdenza) anche nella misura dello 0,8 per cento del trattamento iniziale e non limitatamente alla misura dello 0,1 per cento di detto trattamento come previsto dalla legge regionale n. 38/1990 e dal d.P.R. n. 333/1/990 di recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1988-90 - Violazione dei principi della legge quadro sul pubblico impiego per l'introduzione di una disciplina contrastante con la natura della indennita' di funzione desumibile dalla normativa contrattuale di comparto nonche' con i principi di uguaglianza e di imparzialita' e buon andamento della p.a. per i riflessi nella materia previdenziale riservata allo Stato. (Delibera regione Lombardia n. 83 riapprovata il 6 agosto 1992). (Cost., artt. 3, 97 e 117). (092C1088) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 23-9-1992)

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