Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Edilizia - Regioni Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto -
Programmi integrati d'intervento - Disciplina operativa - Procedure
di promozione, approvazione ed efficacia - Invasione di competenze e
dell'autonomia regionali - Attribuzione allo Stato dell'assetto del
territorio nazionale - Non fondatezza - Irrazionalita' delle
disposizioni finanziarie - Difetto di motivazione - Inammissibilita'
e non fondatezza.
(Legge 17 febbraio 1992, n. 179, artt. 16, primo, secondo, ottavo e
nono comma, e 2, secondo comma).
(Cost., artt. 3, 9, 97, 115, 117, 118 e 128).
Edilizia- Regioni Toscana, Umbria, Emilia- Romagna e Veneto-
Programmi integrati d'intervento- Disciplina operativa- Procedure di
promozione, approvazione ed efficacia- Priorita' di finanziamenti ai
comuni munitisi dei programmi integrati- lesione dell'autonomia
regionale- Approvazione del consiglio comunale- Violazione della
potesta' legislativa e delle attribuzioni amministrative delle
regioni nella materia della legislazione urbanistica e del
funzionamento della licenza edilizia- Norme in contrasto con le
esigenze di un razionale uso del territorio - Illegittimita'
costituzionale.
(092C1155)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 21-10-1992)
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