N. 393 SENTENZA 7 - 19 ottobre 1992

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Edilizia - Regioni Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e Veneto - Programmi integrati d'intervento - Disciplina operativa - Procedure di promozione, approvazione ed efficacia - Invasione di competenze e dell'autonomia regionali - Attribuzione allo Stato dell'assetto del territorio nazionale - Non fondatezza - Irrazionalita' delle disposizioni finanziarie - Difetto di motivazione - Inammissibilita' e non fondatezza. (Legge 17 febbraio 1992, n. 179, artt. 16, primo, secondo, ottavo e nono comma, e 2, secondo comma). (Cost., artt. 3, 9, 97, 115, 117, 118 e 128). Edilizia- Regioni Toscana, Umbria, Emilia- Romagna e Veneto- Programmi integrati d'intervento- Disciplina operativa- Procedure di promozione, approvazione ed efficacia- Priorita' di finanziamenti ai comuni munitisi dei programmi integrati- lesione dell'autonomia regionale- Approvazione del consiglio comunale- Violazione della potesta' legislativa e delle attribuzioni amministrative delle regioni nella materia della legislazione urbanistica e del funzionamento della licenza edilizia- Norme in contrasto con le esigenze di un razionale uso del territorio - Illegittimita' costituzionale. (092C1155) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 21-10-1992)

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