N. 30 SENTENZA 16 gennaio - 4 febbraio 1993

Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum popolare. Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 3 e 9 della legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", cosi' come modificati e integrati dalla legge 16 gennaio 1978, n. 11: "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195"; dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1› gennaio 1981 la stessa somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui) e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' ridotta al 90%) della legge 18 novembre 1981, n. 659: "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici" - Sussistenza delle condizioni prescritte dall'art. 38 della legge n. 352/1970 (decorrenza di oltre cinque anni dall'ultima consultazione referendaria in materia) - Ammissibilita' della richiesta di referen- dum popolare (093C0084) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 8-2-1993)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.