Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum
popolare.
Corte costituzionale - Abrogazione degli artt. 3 e 9 della legge 2
maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei
partiti politici", cosi' come modificati e integrati dalla legge 16
gennaio 1978, n. 11: "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195";
dall'art. 3, comma 1 (Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di
contributi di cui al primo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio
1974, n. 195, e' fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1
gennaio 1981 la stessa somma e' fissata in lire 82.886 milioni annui)
e dal comma 6 (La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo
dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e'
ridotta al 90%) della legge 18 novembre 1981, n. 659: "Modifiche ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello
Stato al finanziamento dei partiti politici" - Sussistenza delle
condizioni prescritte dall'art. 38 della legge n. 352/1970
(decorrenza di oltre cinque anni dall'ultima consultazione
referendaria in materia) - Ammissibilita' della richiesta di referen-
dum popolare
(093C0084)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 8-2-1993)
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