Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum
popolare.
Corte costituzionale - Abrogazione della legge 6 febbraio 1948, n.
29, recante "Norme per la elezione del Senato della Repubblica",
limitatamente alle seguenti parti: art. 17, secondo comma, cosi'
modificato dall'art. 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 33,
limitatamente alle parole "comunque non inferiore al 65 per cento del
loro totale"; art. 18, primo comma, limitatamente alle parole "alla
segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta, qualora sia avvenuta
la proclamazione del candidato e, nel caso contrario,"; art. 19,
primo comma, limitatamente alle parole "o delle comunicazioni di
avvenuta proclamazione"; secondo comma, limitatamente alle parole
"presentatisi nei collegi"; terzo comma, cosi' modificato dall'art. 1
della legge 28 aprile 1967, n. 262, limitatamente alla parola
"suddetti"; ultimo comma, limitatamente alla parola "soltanto"
nonche' alle parole "il candidato che in detto collegio ha ottenuto
il maggior numero di voti validi, e" - Aspetti non incidenti
sull'operativita' del sistema elettorale - Ammissibilita' della
richiesta di referendum popolare
(093C0086)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 8-2-1993)
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