N. 33 SENTENZA 16 gennaio - 4 febbraio 1993

Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum popolare. Corte costituzionale - Abrogazione del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate e come modificato in particolare dalla legge 10 agosto 1964, n. 663, che all'art. 1 sancisce che "le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti" limitatamente alle seguenti parti: art. 11, primo comma, limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti"; art. 12; art. 27, secondo comma, limitatamente alle parole "per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti -"; intestazione della sezione II del capo IV del titolo II, limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti"; intestazione della sezione III del capo IV del titolo II: "La presentazione delle candidature nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; art. 32, secondo comma "Il numero dei presentatori non puo' eccedere di oltre la meta' le cifre indicate nel precedente comma."; terzo comma "La popolazione del comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale."; quarto comma "I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma dev'essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonche' il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28."; quinto comma "Ciascun elettore non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista."; sesto comma "Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati superiore a quello del consiglieri da eleggere, ne' inferiore a un terzo."; settimo comma "Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione."; ottavo comma "Nessuno puo' essere candidato in piu' di una lista di uno stesso comune."; nono comma "Con la lista devesi anche presentare: 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna della condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni candidato; 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facolta' di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28."; decimo comma "la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione."; ultimo comma "Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla commissione elettorale mandamentale competente per territorio."; artt. 33, 34 e 35; art. 47, primo comma, limitatamente alle parole "Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni."; art. 49, secondo comma, limitatamente alle parole "(e anche chiusa nei comuni con oltre 10.000 abitanti)"; art. 51, secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;"; secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole "Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e' consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa."; intestazione della sezione II del capo V del titolo II, limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti"; intestazione della sezione III del capo V del titolo II: "Disposizioni particolari per la votazione nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; artt. 56, 57 e 58; art. 60, primo comma, limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti," nonche' alle parole "nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono eletti i candidati compresi nella lista purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune."; secondo comma, limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti,"; intestazione della sezione II del capo VI del titolo II, limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti"; intestazione della sezione III del capo VI del titolo II: "Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; artt. 68, 69, 70, 71, 72, 73 e 74; art. 75, primo comma, limitatamente alle parole " e III "; intestazione della sezione II del capo VII del titolo II, limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti"; intestazione della sezione III del capo VII del titolo II: "Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; artt. 79 e 81 - Insussistenza dei rischi di paralisi, sia pure temporanea, nel funzionamento degli organi elettivi comunali - Ammissibilita' della richiesta di referendum popolare (093C0087) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 8-2-1993)

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