Giudizio sull'ammissibilita' della richiesta di referendum popolare.
Corte costituzionale - Abrogazione del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni
comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, nel testo risultante dalle modificazioni ed
integrazioni ad esso successivamente apportate e come modificato in
particolare dalla legge 10 agosto 1964, n. 663, che all'art. 1
sancisce che "le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei
comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, si applicano
anche per la elezione dei consiglieri comunali nei comuni con
popolazione superiore ai 5.000 abitanti" limitatamente alle seguenti
parti: art. 11, primo comma, limitatamente alle parole "nei comuni
con popolazione sino a 10.000 abitanti"; art. 12; art. 27, secondo
comma, limitatamente alle parole "per i comuni con popolazione fino a
10.000 abitanti - e C e D - per i comuni con popolazione superiore ai
10.000 abitanti -"; intestazione della sezione II del capo IV del
titolo II, limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino
a 10.000 abitanti"; intestazione della sezione III del capo IV del
titolo II: "La presentazione delle candidature nei comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; art. 32, secondo comma "Il
numero dei presentatori non puo' eccedere di oltre la meta' le cifre
indicate nel precedente comma."; terzo comma "La popolazione del
comune e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento
ufficiale."; quarto comma "I sottoscrittori debbono essere elettori
iscritti nelle liste del comune e la loro firma dev'essere apposta su
appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il
cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonche' il
nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le
firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art.
14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non
sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto
comma dell'art. 28."; quinto comma "Ciascun elettore non puo'
sottoscrivere piu' di una dichiarazione di presentazione di lista.";
sesto comma "Nessuna lista puo' comprendere un numero di candidati
superiore a quello del consiglieri da eleggere, ne' inferiore a un
terzo."; settimo comma "Di tutti i candidati deve essere indicato
cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione
deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di
presentazione."; ottavo comma "Nessuno puo' essere candidato in piu'
di una lista di uno stesso comune."; nono comma "Con la lista devesi
anche presentare: 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in
triplice esemplare; 2) la dichiarazione autenticata di accettazione
della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non
essere in alcuna della condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55; 3) il certificato di iscrizione
nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica di ogni
candidato; 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facolta' di
designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso
l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto
e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al
quarto comma dell'art. 28."; decimo comma "la lista e gli allegati
devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8,00
del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno
antecedenti la data della votazione."; ultimo comma "Il segretario
comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta
dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della
presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla
commissione elettorale mandamentale competente per territorio.";
artt. 33, 34 e 35; art. 47, primo comma, limitatamente alle parole
"Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il
presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei
candidati ad assistere alle operazioni."; art. 49, secondo comma,
limitatamente alle parole "(e anche chiusa nei comuni con oltre
10.000 abitanti)"; art. 51, secondo comma, n. 3, limitatamente alle
parole "nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti
possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste
dei candidati;"; secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole "Nei
comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e' consentito ai
rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante
il tempo in cui questa rimane chiusa."; intestazione della sezione II
del capo V del titolo II, limitatamente alle parole "nei comuni con
popolazione sino a 10.000 abitanti"; intestazione della sezione III
del capo V del titolo II: "Disposizioni particolari per la votazione
nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; artt. 56,
57 e 58; art. 60, primo comma, limitatamente alle parole "nei comuni
con popolazione sino a 10.000 abitanti," nonche' alle parole "nei
comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti si intendono
eletti i candidati compresi nella lista purche' essa abbia riportato
un numero di voti validi non inferiori al 50 per cento dei votanti ed
il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli
elettori iscritti nelle liste elettorali del comune."; secondo comma,
limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000
abitanti,"; intestazione della sezione II del capo VI del titolo II,
limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000
abitanti"; intestazione della sezione III del capo VI del titolo II:
"Disposizioni particolari per lo scrutinio e la proclamazione nei
comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; artt. 68, 69,
70, 71, 72, 73 e 74; art. 75, primo comma, limitatamente alle parole
" e III "; intestazione della sezione II del capo VII del titolo II,
limitatamente alle parole "nei comuni con popolazione sino a 10.000
abitanti"; intestazione della sezione III del capo VII del titolo II:
"Disposizioni particolari per le surrogazioni nei comuni con
popolazione superiore ai 10.000 abitanti"; artt. 79 e 81 -
Insussistenza dei rischi di paralisi, sia pure temporanea, nel
funzionamento degli organi elettivi comunali - Ammissibilita' della
richiesta di referendum popolare
(093C0087)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.6 del 8-2-1993)
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