N. 13 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 ottobre 1992

N. 13 Ricorso per questioni di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'8 febbraio 1993 (della regione Lombardia) Sanita' pubblica - Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Attribuzione allo Stato attraverso il Piano sanitario nazionale del potere di individuare livelli uniformi di assistenza sanitaria con la specificazione delle prestazioni da assicurare a tutti i cittadini in relazione al volume delle risorse disponibili - Attribuzione al Ministro del potere di determinare le quote di riserva destinabili alle "forme differenziate di assistenza" nonche' i requisiti dei soggetti e i criteri per il trasferimento delle quote - Conferimento ad ogni regione di quota del "Fondo sanitario nazionale" determinata in relazione alla popolazione sulla base di coefficienti parametrici - Riserva allo Stato della definizione dei livelli di assistenza della disciplina del rapporto di lavoro, del personale dipendente dalla struttura sanitaria, del rapporto di lavoro con professionisti non dipendenti, nonche' degli organi di gestione delle UU.SS.LL. - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera per una disciplina minuziosissima della materia senza alcun margine residuo per la legislazione regionale - Mancata audizione della "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" - Incidenza sull'autonomia finanziaria della regione e sul diritto alla salute dei cittadini. (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13 e 14). (Cost., artt. 3, 32, 117, 118 e 119). (093C0125) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 24-2-1993)

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