N. 88
ORDINANZA (Atto di promovimento)
25 giugno 1992- 15 febbraio 1993
N. 88
Ordinanza emessa il 19 marzo 1992 e, in prosecuzione, il 25 giugno
1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 febbraio 1993) dal
tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione
distaccata di Pescara, sul ricorso proposto da Antonarelli Michele
contro U.L.S.S. n. 15 di Vasto.
Sanita' pubblica - Stato giuridico del personale delle unita'
sanitarie locali - Esercizio delle mansioni inerenti al profilo ed
alla posizione funzionale - Non consentita (anteriormente
all'entrata in vigore del d.P.R. 19 dicembre 1990 che ha stabilito
una diversa disciplina) corresponsione della retribuzione
corrispondente alle piu' elevate funzioni espletate nei previsti
sessanta giorni, o di fatto, anche oltre tale periodo - Obbligo di
corresponsione, secondo la sentenza della Corte costituzionale n.
296/1990, per il periodo successivo ai sessanta giorni, del
trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta -
Irrazionalita' della norma cosi' come interpretata dalla predetta
sentenza per l'automaticita' delle conseguenze senza tener conto
dell'eventuale sussistenza dei requisiti per l'esercizio delle
mansioni superiori - Incidenza sul diritto alla salute, sui
principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. e della
retribuzione proporzionata ed adeguata.
(D.P.R. 20 ottobre 1979, n. 761, art. 29, secondo comma).
(Cost., artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98; c.c., art. 2126).
(093C0190)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 10-3-1993)
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