N. 88 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 giugno 1992- 15 febbraio 1993

N. 88 Ordinanza emessa il 19 marzo 1992 e, in prosecuzione, il 25 giugno 1992 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 febbraio 1993) dal tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, sul ricorso proposto da Antonarelli Michele contro U.L.S.S. n. 15 di Vasto. Sanita' pubblica - Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali - Esercizio delle mansioni inerenti al profilo ed alla posizione funzionale - Non consentita (anteriormente all'entrata in vigore del d.P.R. 19 dicembre 1990 che ha stabilito una diversa disciplina) corresponsione della retribuzione corrispondente alle piu' elevate funzioni espletate nei previsti sessanta giorni, o di fatto, anche oltre tale periodo - Obbligo di corresponsione, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 296/1990, per il periodo successivo ai sessanta giorni, del trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta - Irrazionalita' della norma cosi' come interpretata dalla predetta sentenza per l'automaticita' delle conseguenze senza tener conto dell'eventuale sussistenza dei requisiti per l'esercizio delle mansioni superiori - Incidenza sul diritto alla salute, sui principi di imparzialita' e buon andamento della p.a. e della retribuzione proporzionata ed adeguata. (D.P.R. 20 ottobre 1979, n. 761, art. 29, secondo comma). (Cost., artt. 3, 4, 32, 36, 97 e 98; c.c., art. 2126). (093C0190) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.11 del 10-3-1993)

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