N. 28 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 aprile 1993

N. 28 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 20 aprile 1993 (della regione Calabria) Prorogatio - Disciplina della proroga degli organi amministrativi - Obbligo delle regioni a statuto ordinario di adeguare i rispettivi ordinamenti, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l., ai principi fondamentali posti dalle norme in esso contenute - Previsione che, nel caso in cui gli organi ai quali spetta provvedere alla ricostituzione degli uffici i cui titolari sono scaduti, quando abbiano carattere collegiale, non procedano alla nomina o designazione ad essi spettanti almeno un giorno prima della scadenza della proroga, la relativa competenza sia trasferita ai rispettivi presidenti che la debbano esercitare entro la scadenza del termine medesimo - Limitazione dei poteri degli organi amministrativi prorogati ai soli atti indifferibili ed urgenti e previsione della nullita' per gli atti esorbitanti da detto limite - Asserita invasione della sfera di competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici con incisione sulle norme legislative e statutarie che assegnano competenze ad organi collegiali regionali nonche' sulla potesta' statutaria delle regioni e sulla disciplina costituzionale del consiglio regionale, della giunta e del presidente - Uso dello strumento del d.l. in assenza dei presupposti di necessita' ed urgenza - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992 nonche' al ricorso n. 17/1993, proposto dalla stessa regione avverso il d.l. 18 gennaio 1993, n. 7, di cui il presente decreto riproduce sostanzialmente il contenuto. (D.L. 19 marzo 1993, n. 69). (Cost., artt. 77, 117, 118, 121, 122 e 123). (093C0426) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 5-5-1993)

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