N. 28
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
20 aprile 1993
N. 28
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 aprile 1993 (della regione Calabria)
Prorogatio - Disciplina della proroga degli organi amministrativi -
Obbligo delle regioni a statuto ordinario di adeguare i rispettivi
ordinamenti, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di
conversione del d.l., ai principi fondamentali posti dalle norme
in esso contenute - Previsione che, nel caso in cui gli organi ai
quali spetta provvedere alla ricostituzione degli uffici i cui
titolari sono scaduti, quando abbiano carattere collegiale, non
procedano alla nomina o designazione ad essi spettanti almeno un
giorno prima della scadenza della proroga, la relativa competenza
sia trasferita ai rispettivi presidenti che la debbano esercitare
entro la scadenza del termine medesimo - Limitazione dei poteri
degli organi amministrativi prorogati ai soli atti indifferibili
ed urgenti e previsione della nullita' per gli atti esorbitanti da
detto limite - Asserita invasione della sfera di competenza
regionale in materia di organizzazione degli uffici con incisione
sulle norme legislative e statutarie che assegnano competenze ad
organi collegiali regionali nonche' sulla potesta' statutaria
delle regioni e sulla disciplina costituzionale del consiglio
regionale, della giunta e del presidente - Uso dello strumento del
d.l. in assenza dei presupposti di necessita' ed urgenza -
Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 208/1992
nonche' al ricorso n. 17/1993, proposto dalla stessa regione
avverso il d.l. 18 gennaio 1993, n. 7, di cui il presente decreto
riproduce sostanzialmente il contenuto.
(D.L. 19 marzo 1993, n. 69).
(Cost., artt. 77, 117, 118, 121, 122 e 123).
(093C0426)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.19 del 5-5-1993)
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