Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Dipendenti civili e militari dello Stato, degli
enti pubblici non economici, delle Ferrovie dello Stato, ex
dipendenti O.N.M.I. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine
rapporto - Indennita' integrativa speciale - Omessa previsione di
meccanismi legislativi di computo - Regione Sicilia - Computo nella
indennita' di buonuscita dell'indennita' di contingenza con
decorrenza 1 gennaio 1985 - Identita' di natura e di funzione delle
indennita' di fine rapporto in esame - Necessita' di un'equivalenza
dei trattamenti di fine lavoro nel pubblico impiego - Natura
retributiva dell'indennita' integrativa speciale Irragionevolezza
delle disparita' sostanziali nell'ambito dei settori del pubblico
impiego ed altresi' internamente a ciascuno di essi - Lesione del
principio di proporzionalita' della retribuzione rispetto al lavoro
prestato - Lesione del principio di sufficienza della retribuzione
alle necessita' di vita del lavoratore e della propria famiglia -
Esclusione, perche' incongrua, di una pronunzia additiva della Corte
- Esigenza di una graduale eliminazione delle differenze tra i
settori del lavoro dipendente pubblico e privato - Determinazione di
idonei meccanismi, atti a realizzare l'equivalenza delle indennita'
di fine rapporto, riservata al legislatore nell'ambito delle scelte
di politica economica e secondo moduli improntati al principio di
gradualita' - Necessita' di un tempestivo intervento in materia -
Illegittimita' costituzionale - Inammissibilita' - Non fondatezza.
(Combinati disposti dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c),
della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al
personale statale in attivita' ed in quiescenza), con gli artt. 3 e
38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico
delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti
civili e militari dello Stato); con gli artt. 13 e 26 della legge 20
marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici
e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e con gli artt. 14
della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di
previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle
Ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210
(Istituzione dell'Ente "Ferrovie dello Stato"; art. 22 della legge 3
giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti
pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); art. 3
della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per
l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per il 1980);
art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica); art. 19 della
legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato
giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale
per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa
concernente lo stesso personale)).
(Cost., artt. 3, 36 e 38).
(093C0540)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 26-5-1993)
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