N. 243 SENTENZA 5 - 19 maggio 1993

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Dipendenti civili e militari dello Stato, degli enti pubblici non economici, delle Ferrovie dello Stato, ex dipendenti O.N.M.I. trasferiti agli enti locali - Trattamento di fine rapporto - Indennita' integrativa speciale - Omessa previsione di meccanismi legislativi di computo - Regione Sicilia - Computo nella indennita' di buonuscita dell'indennita' di contingenza con decorrenza 1› gennaio 1985 - Identita' di natura e di funzione delle indennita' di fine rapporto in esame - Necessita' di un'equivalenza dei trattamenti di fine lavoro nel pubblico impiego - Natura retributiva dell'indennita' integrativa speciale Irragionevolezza delle disparita' sostanziali nell'ambito dei settori del pubblico impiego ed altresi' internamente a ciascuno di essi - Lesione del principio di proporzionalita' della retribuzione rispetto al lavoro prestato - Lesione del principio di sufficienza della retribuzione alle necessita' di vita del lavoratore e della propria famiglia - Esclusione, perche' incongrua, di una pronunzia additiva della Corte - Esigenza di una graduale eliminazione delle differenze tra i settori del lavoro dipendente pubblico e privato - Determinazione di idonei meccanismi, atti a realizzare l'equivalenza delle indennita' di fine rapporto, riservata al legislatore nell'ambito delle scelte di politica economica e secondo moduli improntati al principio di gradualita' - Necessita' di un tempestivo intervento in materia - Illegittimita' costituzionale - Inammissibilita' - Non fondatezza. (Combinati disposti dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza), con gli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato); con gli artt. 13 e 26 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) e con gli artt. 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente "Ferrovie dello Stato"; art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale); art. 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 7 maggio 1980, n. 153, concernente norme per l'attivita' gestionale e finanziaria degli enti locali per il 1980); art. 4 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica); art. 19 della legge regione Sicilia 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale)). (Cost., artt. 3, 36 e 38). (093C0540) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.22 del 26-5-1993)

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