N. 281
ORDINANZA (Atto di promovimento)
20 gennaio 1993
N. 281
Ordinanza emessa il 20 gennaio 1993 dal pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Fabbri Marco e l'I.N.P.S.
Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia
previdenziale - Sostituzione al termine di dieci anni per la
proposizione dell'azione giudiziaria del piu' breve termine di tre
anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o
dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia
della decisione in sede amministrativa - Mancata previsione della
possibilita' di proposizione dell'azione giudiziaria nel termine
di tre anni dall'entrata in vigore della norma impugnata o in un
diverso termine da fissarsi legislativamente, qualora l'azione
giudiziaria dovesse ritenersi proponibile, ai sensi dell'art. 47
del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per essere decorso il termine
triennale, ma non anche quello decennale - Ingiustificata e
irragionevole discriminazione tra soggetti che prima dell'entrata
in vigore della norma impugnata abbiano iniziato l'azione
giudiziaria e soggetti che alla stessa data non l'abbiano
iniziata, sebbene per gli uni e per gli altri la normativa
precedente avesse riconosciuto la facolta' di adire il giudice nel
termine di dieci anni dalla decisione amministrativa - Incidenza
sul principio della difesa in giudizio.
(D.L. 19 settembre 1992, n. 384, artt. 4, primo e terzo comma, e 14,
convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438).
(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo comma).
(093C0614)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 16-6-1993)
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