N. 281 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 1993

N. 281 Ordinanza emessa il 20 gennaio 1993 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Fabbri Marco e l'I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Controversie in materia previdenziale - Sostituzione al termine di dieci anni per la proposizione dell'azione giudiziaria del piu' breve termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della decisione in sede amministrativa - Mancata previsione della possibilita' di proposizione dell'azione giudiziaria nel termine di tre anni dall'entrata in vigore della norma impugnata o in un diverso termine da fissarsi legislativamente, qualora l'azione giudiziaria dovesse ritenersi proponibile, ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per essere decorso il termine triennale, ma non anche quello decennale - Ingiustificata e irragionevole discriminazione tra soggetti che prima dell'entrata in vigore della norma impugnata abbiano iniziato l'azione giudiziaria e soggetti che alla stessa data non l'abbiano iniziata, sebbene per gli uni e per gli altri la normativa precedente avesse riconosciuto la facolta' di adire il giudice nel termine di dieci anni dalla decisione amministrativa - Incidenza sul principio della difesa in giudizio. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384, artt. 4, primo e terzo comma, e 14, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438). (Cost., artt. 3, primo comma, e 24, primo comma). (093C0614) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 16-6-1993)

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